Corte costituzionale

Ordinanza n. 424/1997

Corte cost., ord. 18 dicembre 1997, n. 424

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
424/1997
Data di deposito
18 dicembre 1997
Data di decisione
16 dicembre 1997
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:424

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23649

Manifesta infondatezza della questione, stante l'erroneita' del presupposto interpretativo dal quale muove il giudice 'a quo'. Invero, <<lo schema complessivo della legge n. 353 del 1990 (e successive modifiche) dimostra che il legislatore ha perseguito il tendenziale obiettivo di affidare la decisione di primo grado ad un giudice unico, obiettivo che verra' portato a definitivo compimento quando il Governo dara' attuazione alla delega contenuta nella legge 16 luglio 1997, n. 254>>. - In ordine alla <<legittimazione del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, a sollevare la questione di costituzionalita' di norme riguardanti la definizione del processo, dopo averne valutato la concreta rilevanza>>, cfr. S. n. 204/1997. - Relativamente all'ampia discrezionalita' di cui gode il legislatore nel dettare le norme processuali - sempre nel rispetto, ovviamente, del principio di ragionevolezza -, v., tra le molte, S. nn. 295/1995, 65/1996, 94/1996, nonche' O. n. 7/1997. - Riguardo all'impossibilita' di ritenere che l'attribuzione all'uno o all'altro giudice della decisione di certe cause si traduca in una irrazionalita' del sistema o in una disparita' di trattamento tra cittadini, v., altresi', O. nn. 257/1995, 63/1997, 139/1997, 'ex plurimis'. red.: G. Leo

Massima n. 23650

Manifesta infondatezza della questione, poiche' l'art. 107, terzo comma, Cost., evocato dal giudice rimettente, e' inapplicabile alle norme sulla ripartizione della competenza, essendo un parametro relativo allo 'status' dei giudici. - Cfr. 'ex multis', O. n. 63/1997. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 cpv. codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 107, terzo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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