Corte costituzionale
Ordinanza n. 424/1997
Corte cost., ord. 18 dicembre 1997, n. 424
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 424/1997
- Data di deposito
- 18 dicembre 1997
- Data di decisione
- 16 dicembre 1997
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:424
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23649
Manifesta infondatezza della questione, stante l'erroneita' del presupposto interpretativo dal quale muove il giudice 'a quo'. Invero, <<lo schema complessivo della legge n. 353 del 1990 (e successive modifiche) dimostra che il legislatore ha perseguito il tendenziale obiettivo di affidare la decisione di primo grado ad un giudice unico, obiettivo che verra' portato a definitivo compimento quando il Governo dara' attuazione alla delega contenuta nella legge 16 luglio 1997, n. 254>>. - In ordine alla <<legittimazione del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, a sollevare la questione di costituzionalita' di norme riguardanti la definizione del processo, dopo averne valutato la concreta rilevanza>>, cfr. S. n. 204/1997. - Relativamente all'ampia discrezionalita' di cui gode il legislatore nel dettare le norme processuali - sempre nel rispetto, ovviamente, del principio di ragionevolezza -, v., tra le molte, S. nn. 295/1995, 65/1996, 94/1996, nonche' O. n. 7/1997. - Riguardo all'impossibilita' di ritenere che l'attribuzione all'uno o all'altro giudice della decisione di certe cause si traduca in una irrazionalita' del sistema o in una disparita' di trattamento tra cittadini, v., altresi', O. nn. 257/1995, 63/1997, 139/1997, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
Massima n. 23650
Manifesta infondatezza della questione, poiche' l'art. 107, terzo comma, Cost., evocato dal giudice rimettente, e' inapplicabile alle norme sulla ripartizione della competenza, essendo un parametro relativo allo 'status' dei giudici. - Cfr. 'ex multis', O. n. 63/1997. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 cpv. codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 107, terzo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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