Corte costituzionale

Ordinanza n. 421/1997

Corte cost., ord. 18 dicembre 1997, n. 421

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
421/1997
Data di deposito
18 dicembre 1997
Data di decisione
16 dicembre 1997
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:421

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23654

Manifesta infondatezza della questione, in quanto, posto che la Corte ha gia' dichiarato infondate analoghe censure mosse alla corrispondente disciplina del diritto di difesa contenuta nel codice di procedura penale del 1930, in relazione agli stessi parametri costituzionali evocati dal ricorrente, a maggior ragione, nel codice di procedura penale vigente, ispirato ai principi del sistema accusatorio, le norme che assicurano la difesa tecnica sono funzionali alla realizzazione di un <<giusto processo>>, garantendo l'effettivita' di un contraddittorio piu' equilibrato ed una piu' sostanziale parita' delle armi tra accusa e difesa. - V. S. n. 125/1979, nella quale, in relazione al parametro dell'art. 24 Cost., la Corte ha rilevato che la presenza del difensore <<risponde all'aspirazione a fondare l'intero processo penale sopra un effettivo contraddittorio tra accusa e difesa>> e che <<nessuno ha mai dubitato o dubita che alla specifica capacita' professionale del pubblico ministero fosse e sia ragionevole contrapporre quella di un soggetto di pari qualificazione che affianchi ed assista l'imputato>>; cfr., altresi', S. n. 186/1973, nella quale si e', tra l'altro, affermato che <<su un diverso terreno rispetto alla difesa tecnica si colloca il parallelo diritto all'autodifesa, operante nell'ambito del principio del contraddittorio, con riferimento ad un complesso di attivita', mediante le quali l'imputato, come protagonista del processo penale, ha facolta' di eccitarne lo sviluppo dialettico, contribuendo all'acquisizione delle prove ed al controllo della legalita' del suo svolgimento>>, si' che, sotto questo profilo, ai fini del rispetto dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, rileva che all'imputato sia garantita la possibilita' di intervenire in ogni stato e grado del procedimento>> (S. nn. 280/1985 e 9/1982). - Sulla finalita' della <<imposizione all'imputato di un difensore, persino suo malgrado>>, v., 'ex plurimis', S. n.498/1989. - Sulla riferibilita' del richiamo alle <<norme del diritto internazionale generalmente riconosciute>>, ai fini dell'adeguamento del diritto interno soltanto alle norme internazionali di natura consuetudinaria e non a quelle di natura pattizia, v., fra le molte, S. nn. 288/1997, 15/1996 e 146/1996. - Sulla interpretazione della disposizione dell'art. 6 n. 3, lett. c), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo, nel senso che, <<il diritto all'autodifesa non e' assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato interessato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai Tribunali>>, cfr., tra le altre, S. n. 188/1980. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 96 e seguenti del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 10 e 24 della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Frascati, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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