Corte costituzionale
Ordinanza n. 421/1997
Corte cost., ord. 18 dicembre 1997, n. 421
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 421/1997
- Data di deposito
- 18 dicembre 1997
- Data di decisione
- 16 dicembre 1997
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:421
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23654
Manifesta infondatezza della questione, in quanto, posto che la Corte ha gia' dichiarato infondate analoghe censure mosse alla corrispondente disciplina del diritto di difesa contenuta nel codice di procedura penale del 1930, in relazione agli stessi parametri costituzionali evocati dal ricorrente, a maggior ragione, nel codice di procedura penale vigente, ispirato ai principi del sistema accusatorio, le norme che assicurano la difesa tecnica sono funzionali alla realizzazione di un <<giusto processo>>, garantendo l'effettivita' di un contraddittorio piu' equilibrato ed una piu' sostanziale parita' delle armi tra accusa e difesa. - V. S. n. 125/1979, nella quale, in relazione al parametro dell'art. 24 Cost., la Corte ha rilevato che la presenza del difensore <<risponde all'aspirazione a fondare l'intero processo penale sopra un effettivo contraddittorio tra accusa e difesa>> e che <<nessuno ha mai dubitato o dubita che alla specifica capacita' professionale del pubblico ministero fosse e sia ragionevole contrapporre quella di un soggetto di pari qualificazione che affianchi ed assista l'imputato>>; cfr., altresi', S. n. 186/1973, nella quale si e', tra l'altro, affermato che <<su un diverso terreno rispetto alla difesa tecnica si colloca il parallelo diritto all'autodifesa, operante nell'ambito del principio del contraddittorio, con riferimento ad un complesso di attivita', mediante le quali l'imputato, come protagonista del processo penale, ha facolta' di eccitarne lo sviluppo dialettico, contribuendo all'acquisizione delle prove ed al controllo della legalita' del suo svolgimento>>, si' che, sotto questo profilo, ai fini del rispetto dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, rileva che all'imputato sia garantita la possibilita' di intervenire in ogni stato e grado del procedimento>> (S. nn. 280/1985 e 9/1982). - Sulla finalita' della <<imposizione all'imputato di un difensore, persino suo malgrado>>, v., 'ex plurimis', S. n.498/1989. - Sulla riferibilita' del richiamo alle <<norme del diritto internazionale generalmente riconosciute>>, ai fini dell'adeguamento del diritto interno soltanto alle norme internazionali di natura consuetudinaria e non a quelle di natura pattizia, v., fra le molte, S. nn. 288/1997, 15/1996 e 146/1996. - Sulla interpretazione della disposizione dell'art. 6 n. 3, lett. c), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo, nel senso che, <<il diritto all'autodifesa non e' assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato interessato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai Tribunali>>, cfr., tra le altre, S. n. 188/1980. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 96 e seguenti del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 10 e 24 della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Frascati, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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