Corte costituzionale

Ordinanza n. 393/1997

Corte cost., ord. 11 dicembre 1997, n. 393

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
393/1997
Data di deposito
11 dicembre 1997
Data di decisione
27 novembre 1997
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:393

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, comma 3, ult.parte, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • legge n. 131 del 26 aprile 1983

Parametri

Massime

Massima n. 23635

Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la norma impugnata (art. 26, terzo comma, ultima parte, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante: "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983", convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131), nell'istituire un'INVIM straordinaria, ha consentito al contribuente di commisurare forfettariamente l'imposta ad un incremento del 15 per cento del valore iniziale per ogni anno, stabilendo che nelle successive applicazioni dell'imposta <<si assume come valore iniziale quello del bene alla data dell'acquisto o della tassazione antecedente a quella di cui al presente comma, maggiorato dell'incremento imponibile forfettariamente determinato>> - la stessa natura non obbligatoria del sistema di calcolo contestato vale ad escludere i lamentati vizi di legittimita' costituzionale, poiche' l'elevato incremento di valore oggi rilevato dall'ufficio del registro e' conseguente alla modestia di quello denunciato dal contribuente all'atto del precedente pagamento dell'INVIM. - Alla stregua della costante giurisprudenza della Corte - v., fra le molte, la S. n. 99/1997 -, <<in caso di omissione, nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio dell'indicazione di parametri costituzionali, la sollevata questione puo' ritenersi ugualmente proposta in modo valido quando i medesimi parametri risultino chiaramente deducibili, anche se solo in maniera implicita, dal contesto della motivazione>>. - <<Il ricorso alle presunzioni legali in materia tributaria e' lecito, essendo volto a proteggere l'interesse generale contro ogni tentativo di evasione>>, a condizione che tali presunzioni si fondino su indici <<concretamente rivelatori di ricchezza e idonei, percio', a conferire all'imposizione una base non fittizia>>: cfr. S. n. 137/1997 e O. n. 586/1987, 'ex plurimis'. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, terzo comma, ultima parte, del d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevata, in riferimento agli artt. 42, secondo comma, e 53, primo comma, della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Como con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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