Corte costituzionale
Ordinanza n. 393/1997
Corte cost., ord. 11 dicembre 1997, n. 393
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 393/1997
- Data di deposito
- 11 dicembre 1997
- Data di decisione
- 27 novembre 1997
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:393
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, comma 3, ult.parte, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
- legge n. 131 del 26 aprile 1983
Parametri
Massime
Massima n. 23635
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la norma impugnata (art. 26, terzo comma, ultima parte, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante: "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983", convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131), nell'istituire un'INVIM straordinaria, ha consentito al contribuente di commisurare forfettariamente l'imposta ad un incremento del 15 per cento del valore iniziale per ogni anno, stabilendo che nelle successive applicazioni dell'imposta <<si assume come valore iniziale quello del bene alla data dell'acquisto o della tassazione antecedente a quella di cui al presente comma, maggiorato dell'incremento imponibile forfettariamente determinato>> - la stessa natura non obbligatoria del sistema di calcolo contestato vale ad escludere i lamentati vizi di legittimita' costituzionale, poiche' l'elevato incremento di valore oggi rilevato dall'ufficio del registro e' conseguente alla modestia di quello denunciato dal contribuente all'atto del precedente pagamento dell'INVIM. - Alla stregua della costante giurisprudenza della Corte - v., fra le molte, la S. n. 99/1997 -, <<in caso di omissione, nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio dell'indicazione di parametri costituzionali, la sollevata questione puo' ritenersi ugualmente proposta in modo valido quando i medesimi parametri risultino chiaramente deducibili, anche se solo in maniera implicita, dal contesto della motivazione>>. - <<Il ricorso alle presunzioni legali in materia tributaria e' lecito, essendo volto a proteggere l'interesse generale contro ogni tentativo di evasione>>, a condizione che tali presunzioni si fondino su indici <<concretamente rivelatori di ricchezza e idonei, percio', a conferire all'imposizione una base non fittizia>>: cfr. S. n. 137/1997 e O. n. 586/1987, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, terzo comma, ultima parte, del d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevata, in riferimento agli artt. 42, secondo comma, e 53, primo comma, della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Como con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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