Corte costituzionale

Ordinanza n. 356/1997

Corte cost., ord. 21 novembre 1997, n. 356

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
356/1997
Data di deposito
21 novembre 1997
Data di decisione
13 novembre 1997
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:356

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge n. 146 del 12 giugno 1990
  • art. 28, ultimo co., legge n. 300 del 20 maggio 1970

Parametri

Massime

Massima n. 23562

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come novellato dall'art. 6 l. 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., laddove prevede l'articolazione del giudizio sul comportamento antisindacale in due fasi di cui e' competente a conoscere lo stesso giudice amministrativo, in quanto la norma denunciata puo' avere il solo significato di indicazione dell'organo giurisdizionale competente, e non quello ulteriore di vincolo nella composizione del Tribunale amministrativo, restando questa disciplinata dalle disposizioni proprie del processo amministrativo regionale, ivi comprese quelle relative ai poteri presidenziali di assegnazione dei ricorsi alle singole udienze ed ai relatori, con conseguenziale determinazione del collegio, ovvero riguardanti la insopprimibile esigenza di imparzialita' del giudice e risolvibili nel processo amministrativo - per la sua peculiarita' - attraverso gli istituti della astensione e della ricusazione. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come novellato dall'art. 6 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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