Corte costituzionale
Ordinanza n. 356/1997
Corte cost., ord. 21 novembre 1997, n. 356
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 356/1997
- Data di deposito
- 21 novembre 1997
- Data di decisione
- 13 novembre 1997
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:356
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 28, ultimo co., legge n. 300 del 20 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 23562
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come novellato dall'art. 6 l. 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., laddove prevede l'articolazione del giudizio sul comportamento antisindacale in due fasi di cui e' competente a conoscere lo stesso giudice amministrativo, in quanto la norma denunciata puo' avere il solo significato di indicazione dell'organo giurisdizionale competente, e non quello ulteriore di vincolo nella composizione del Tribunale amministrativo, restando questa disciplinata dalle disposizioni proprie del processo amministrativo regionale, ivi comprese quelle relative ai poteri presidenziali di assegnazione dei ricorsi alle singole udienze ed ai relatori, con conseguenziale determinazione del collegio, ovvero riguardanti la insopprimibile esigenza di imparzialita' del giudice e risolvibili nel processo amministrativo - per la sua peculiarita' - attraverso gli istituti della astensione e della ricusazione. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come novellato dall'art. 6 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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