Corte costituzionale
Ordinanza n. 319/1997
Corte cost., ord. 22 ottobre 1997, n. 319
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 319/1997
- Data di deposito
- 22 ottobre 1997
- Data di decisione
- 15 ottobre 1997
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:319
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 10, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 23508
E' manifestamente inammissibile, in quanto rivolta, nella sostanza, a sindacare le statuizioni contenute nella sentenza n. 485/1991 della Corte costituzionale, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost. - dell'art. 10, commi sesto e settimo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede - a carico della gestione INAIL - l'integrale ristoro del danno biologico conseguente ad infortunio sul lavoro. E' manifestamente infondata, in quanto gia' risolta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37/1994, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi sesto e settimo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede - a carico della gestione INAIL - il ristoro del danno morale conseguente ad infortunio sul lavoro. - S. nn. 356/1991, 485/1991, 37/1994; O. nn. 27/1990, 93/1990, 203/1990, 7/1991. red.: R. Foglia
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, sesto e settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata dal pretore di Brescia, relativamente alla risarcibilità del danno biologico, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 10, sesto e settimo comma, come sopra sollevata relativamente alla risarcibilità del danno non patrimoniale
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze