Corte costituzionale

Ordinanza n. 319/1997

Corte cost., ord. 22 ottobre 1997, n. 319

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
319/1997
Data di deposito
22 ottobre 1997
Data di decisione
15 ottobre 1997
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:319

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 10, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 23508

E' manifestamente inammissibile, in quanto rivolta, nella sostanza, a sindacare le statuizioni contenute nella sentenza n. 485/1991 della Corte costituzionale, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost. - dell'art. 10, commi sesto e settimo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede - a carico della gestione INAIL - l'integrale ristoro del danno biologico conseguente ad infortunio sul lavoro. E' manifestamente infondata, in quanto gia' risolta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37/1994, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi sesto e settimo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede - a carico della gestione INAIL - il ristoro del danno morale conseguente ad infortunio sul lavoro. - S. nn. 356/1991, 485/1991, 37/1994; O. nn. 27/1990, 93/1990, 203/1990, 7/1991. red.: R. Foglia

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, sesto e settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata dal pretore di Brescia, relativamente alla risarcibilità del danno biologico, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 10, sesto e settimo comma, come sopra sollevata relativamente alla risarcibilità del danno non patrimoniale

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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