Corte costituzionale
Ordinanza n. 299/1997
Corte cost., ord. 30 luglio 1997, n. 299
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 299/1997
- Data di deposito
- 30 luglio 1997
- Data di decisione
- 18 luglio 1997
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:299
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 2, legge n. 386 del 15 dicembre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 23439
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 13 e 25, comma 2, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2, l. 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), nella parte in cui, rinviando al regolamento postale, prevede che la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni bancari sia comunicata con lettera raccomandata o con telegramma e che tale revoca produca effetti nei confronti del traente dal momento della ricezione, in quanto - posto che il reato di emissione di assegni bancari successivamente all'intervenuta revoca della c.d. convenzione di "cheques" e' punito a titolo di dolo, consistente nella consapevolezza, da parte dell'agente, di emettere l'assegno in difetto di autorizzazione perche' revocata; che, ai fini della configurabilita' del reato in questione, e' necessario che la revoca venga debitamente portata a conoscenza del destinatario e che la relazione di notifica della raccomandata non ha valore di presunzione assoluta ne' di prova "vincolata" da far valere in contrasto con il libero convincimento del giudice, ben potendo questi considerare anche ogni altro elemento di prova (testimonianze, documenti, presunzioni) circa l'effettiva conoscenza della revoca; e che il giudice, in presenza di piu' interpretazioni possibili della norma impugnata, deve seguire quella conforme a Costituzione - il presupposto interpretativo da cui muove il giudice rimettente e' erroneo. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), sollevata, in riferimento agli artt. 13 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Enna con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze