Corte costituzionale

Ordinanza n. 270/1997

Corte cost., ord. 23 luglio 1997, n. 270

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
270/1997
Data di deposito
23 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:270

Norme oggetto del giudizio

  • elenco II, n. 2, decreto legislativo n. 132 del 27 gennaio 1992
  • art. 18, decreto legislativo n. 132 del 27 gennaio 1992
  • art. 9, decreto legislativo n. 132 del 27 gennaio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 23452

E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9 e 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, in relazione al numero 2 dell'allegato elenco II, nella parte in cui comprende, tra le sostanze in relazione alle quali deve esservi autorizzazione allo scarico indiretto (la cui mancanza configura una fattispecie di reato, punita ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni), i "biocidi e loro derivati". Non sussiste la lamentata violazione del principio di determinatezza della fattispecie penale, giacche' la locuzione "biocidi" deriva dal linguaggio tecnico e scientifico ed e' stata altre volte presa in considerazione dal legislatore nel sistema di tutela ambientale, accanto ai pesticidi ed alle sostanze fitofarmaceutiche, per delineare anche altre ipotesi di reato. Ne' sussiste la denunciata disparita' di trattamento di casi analoghi, denunciata sul presupposto, non fondato, della discrezionale e, nei diversi casi, variabile determinazione delle sostanze biocide da parte dell'interprete. red.: S. Evangelista

Massima n. 23453

Il principio di legalita' in materia penale implica che la legge determini in modo specifico il fatto previsto come reato consentendo quindi di individuare con sufficiente precisione la condotta sanzionata penalmente e di distinguere con chiarezza la sfera del lecito da quella dell'illecito, orientando preventivamente la condotta dei consociati. Nel delineare i fatti che costituiscono reato, la legge puo' ricorrere a locuzioni di uso comune o a termini il cui significato puo' essere ricavato da nozioni non giuridiche, purche' sia comprensibile e sufficientemente determinata la condotta punita con sanzioni penali. - Cfr., sulla seconda parte della massima, sent. n. 312/1996 del 1996 e n. 414/1995. red.: S. Evangelista

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 18 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 132 (Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose), in relazione al numero 2 dell'allegato elenco II, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, dal pretore di Trento, sezione distaccata di Mezzolombardo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze