Corte costituzionale
Ordinanza n. 270/1997
Corte cost., ord. 23 luglio 1997, n. 270
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 270/1997
- Data di deposito
- 23 luglio 1997
- Data di decisione
- 18 luglio 1997
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:270
Norme oggetto del giudizio
- elenco II, n. 2, decreto legislativo n. 132 del 27 gennaio 1992
- art. 18, decreto legislativo n. 132 del 27 gennaio 1992
- art. 9, decreto legislativo n. 132 del 27 gennaio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 23452
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9 e 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, in relazione al numero 2 dell'allegato elenco II, nella parte in cui comprende, tra le sostanze in relazione alle quali deve esservi autorizzazione allo scarico indiretto (la cui mancanza configura una fattispecie di reato, punita ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni), i "biocidi e loro derivati". Non sussiste la lamentata violazione del principio di determinatezza della fattispecie penale, giacche' la locuzione "biocidi" deriva dal linguaggio tecnico e scientifico ed e' stata altre volte presa in considerazione dal legislatore nel sistema di tutela ambientale, accanto ai pesticidi ed alle sostanze fitofarmaceutiche, per delineare anche altre ipotesi di reato. Ne' sussiste la denunciata disparita' di trattamento di casi analoghi, denunciata sul presupposto, non fondato, della discrezionale e, nei diversi casi, variabile determinazione delle sostanze biocide da parte dell'interprete. red.: S. Evangelista
Massima n. 23453
Il principio di legalita' in materia penale implica che la legge determini in modo specifico il fatto previsto come reato consentendo quindi di individuare con sufficiente precisione la condotta sanzionata penalmente e di distinguere con chiarezza la sfera del lecito da quella dell'illecito, orientando preventivamente la condotta dei consociati. Nel delineare i fatti che costituiscono reato, la legge puo' ricorrere a locuzioni di uso comune o a termini il cui significato puo' essere ricavato da nozioni non giuridiche, purche' sia comprensibile e sufficientemente determinata la condotta punita con sanzioni penali. - Cfr., sulla seconda parte della massima, sent. n. 312/1996 del 1996 e n. 414/1995. red.: S. Evangelista
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 18 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 132 (Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose), in relazione al numero 2 dell'allegato elenco II, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, dal pretore di Trento, sezione distaccata di Mezzolombardo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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