Corte costituzionale

Ordinanza n. 255/1997

Corte cost., ord. 18 luglio 1997, n. 255

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
255/1997
Data di deposito
18 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:255

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 3, legge n. 724 del 23 dicembre 1994

Parametri

Massime

Massima n. 23477

Restituzione degli atti al Tribunale rimettente per un nuovo esame dei termini della questione alla stregua del mutamento del contesto normativo di riferimento. (Nella specie, successivamente alla proposizione della questione di legittimita' costituzionale, e' entrata in vigore la legge 23 dicembre 1996 n. 662 - recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" - la quale, all'art. 1, commi 7-15, contiene una rinnovata disciplina giuridica ed economica della libera professione praticata dai medici del Servizio sanitario nazionale, e sono stati altresi' emanati il decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, che detta "Disposizioni urgenti in materia di attivita' libero-professionale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale", ed i decreti del Ministro della Sanita' 28 febbraio 1997 - in tema di "Attivita' libero-professionale e incompatibilita' del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale" - e 11 giugno 1997 - recante "Fissazione dei termini per l'attivazione dell'attivita' libero professionale intramuraria" -. Pertanto i suddetti atti legislativi ed amministrativi, unitamente al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del comparto <<sanita'>>, sottoscritto nelle more del presente giudizio, in data 5 dicembre 1996, sono suscettibili di alterare il precedente assetto della materia 'de qua' e, quindi, il quadro complessivo nel quale di inscrivono i profili della questione di legittimita' costituzionale sollevata dal giudice di merito). red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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