Corte costituzionale
Ordinanza n. 187/1997
Corte cost., ord. 18 giugno 1997, n. 187
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 187/1997
- Data di deposito
- 18 giugno 1997
- Data di decisione
- 5 giugno 1997
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:187
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge della Regione siciliana n. 26 del 15 maggio 1986
- art. 5, legge della Regione siciliana n. 37 del 10 agosto 1985
- art. 6, legge della Regione siciliana n. 26 del 15 maggio 1986
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 18 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 23336
Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della cui rilevanza il giudice 'a quo' abbia dato motivazione, fornendo una valutazione dei fatti di causa che non spetta alla Corte di riesaminare (nelle specie, l'eccezione di irrilevanza, basata sul fatto che il giudizio 'a quo', promosso per la repressione di una contravvenzione urbanistica, avrebbe dovuto essere sospeso a seguito della presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia, e' stata respinta giacche' la domanda di condono presentata dall'imputato, non sarebbe idonea ad estinguere il reato, in quanto relativa ad un tipo di abuso edilizio diverso da quello oggetto della contestazione penale). - S. nn. 340, 239 e 28 del 1996. red.: F. Mangano
Massima n. 23337
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, dell'art. 5 della l. Regione Sicilia 10 agosto 1985, n. 37, come modificato dall'art. 6 della l. Regione Sicilia 15 maggio 1986, n. 26, in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo, poiche', contrariamente a quanto ritiene il giudice 'a quo', la norma impugnata, cosi' come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa e applicata nella prassi, sottopone al regime autorizzatorio soltanto le costruzioni prefabbricate di modeste dimensioni, tali da non alterare stabilmente l'assetto del territorio ne' determinante un nuovo carico urbanistico, senza venire in contrasto con i principi della legislazione dello Stato. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive), come modificato dall'art. 5 della legge regionale siciliana 15 maggio 1986, n. 26, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, dal pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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