Corte costituzionale

Ordinanza n. 176/1997

Corte cost., ord. 13 giugno 1997, n. 176

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
176/1997
Data di deposito
13 giugno 1997
Data di decisione
5 giugno 1997
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:176

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 39 del 28 febbraio 1990
  • art. 8, decreto-legge n. 187 del 14 giugno 1993
  • legge n. 296 del 12 agosto 1993
  • art. 7, comma 12, -bis, decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989
  • art. 7, comma 12, -ter, decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989

Parametri

Massime

Massima n. 23297

Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata non fondata relativamente all'art. 7, comma 12-'bis', del decreto- legge 30 dicembre 1989, n. 416 - recante: "Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato" -, e manifestamente infondata relativamente all'art. 7, commi 12 -'bis' e 12-'ter', del medesimo decreto-legge. - S. n. 283/1994. Cfr., altresi', S. n. 62/1994. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 12-bis e 12-ter, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, poi modificato dal d.-l. 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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