Corte costituzionale

Sentenza n. 98/1996

Corte cost., sent. 3 aprile 1996, n. 98

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
98/1996
Data di deposito
3 aprile 1996
Data di decisione
25 marzo 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:98

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23732

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 79 e 519 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, commi primo e secondo, Cost., nella parte in cui non prevedono che, a seguito di contestazione suppletiva relativa ad un fatto che gia' risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, alla persona offesa citata ex art. 519 cod. proc. pen. sia consentita la costituzione di parte civile anche oltre il termine fissato dall'art. 79 cod. proc. pen., in quanto l'interpretazione dalla quale muove il giudice 'a quo' non e' l'unica possibile: come ha ritenuto, aderendo ad una non isolata dottrina, la Corte di cassazione, il termine stabilito per la costituzione di parte civile, a pena di decadenza, dall'art. 79 cod. proc. pen., puo' essere inteso come vincolante solo in relazione alle imputazioni contestate, cosi' che, se nel procedimento penale si introduce la contestazione di un nuovo fatto-reato, in relazione ad essa la parte offesa deve essere messa in grado di valutare se esercitare l'azione civile nella sede penale, prima che sullo stesso fatto-reato si apra l'istruzione dibattimentale; onde non e' da considerarsi tardiva la costituzione di parte civile in relazione al reato contestato in via suppletiva, effettuata in apertura della nuova udienza, e cio' non puo' non valere, a maggior ragione, quando a seguito della contestazione suppletiva venga individuata per la prima volta, e venga citata in giudizio, una persona offesa fino a quel momento assente dal giudizio medesimo. Deve dunque accogliersi, in virtu' del canone per cui fra piu' interpretazioni possibili va preferita quella che consente di attribuire alla norma un significato conforme alla Costituzione, l'interpretazione delle norme denunciate che esclude la preclusione alla costituzione di parte civile della persona offesa dal reato contestato in via suppletiva. - Per interpretazioni adeguatrici di norme processuali v. S. nn. 19/1995 e 121/1994.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 79 e 519 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze