Corte costituzionale
Sentenza n. 98/1996
Corte cost., sent. 3 aprile 1996, n. 98
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 98/1996
- Data di deposito
- 3 aprile 1996
- Data di decisione
- 25 marzo 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:98
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23732
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 79 e 519 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, commi primo e secondo, Cost., nella parte in cui non prevedono che, a seguito di contestazione suppletiva relativa ad un fatto che gia' risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, alla persona offesa citata ex art. 519 cod. proc. pen. sia consentita la costituzione di parte civile anche oltre il termine fissato dall'art. 79 cod. proc. pen., in quanto l'interpretazione dalla quale muove il giudice 'a quo' non e' l'unica possibile: come ha ritenuto, aderendo ad una non isolata dottrina, la Corte di cassazione, il termine stabilito per la costituzione di parte civile, a pena di decadenza, dall'art. 79 cod. proc. pen., puo' essere inteso come vincolante solo in relazione alle imputazioni contestate, cosi' che, se nel procedimento penale si introduce la contestazione di un nuovo fatto-reato, in relazione ad essa la parte offesa deve essere messa in grado di valutare se esercitare l'azione civile nella sede penale, prima che sullo stesso fatto-reato si apra l'istruzione dibattimentale; onde non e' da considerarsi tardiva la costituzione di parte civile in relazione al reato contestato in via suppletiva, effettuata in apertura della nuova udienza, e cio' non puo' non valere, a maggior ragione, quando a seguito della contestazione suppletiva venga individuata per la prima volta, e venga citata in giudizio, una persona offesa fino a quel momento assente dal giudizio medesimo. Deve dunque accogliersi, in virtu' del canone per cui fra piu' interpretazioni possibili va preferita quella che consente di attribuire alla norma un significato conforme alla Costituzione, l'interpretazione delle norme denunciate che esclude la preclusione alla costituzione di parte civile della persona offesa dal reato contestato in via suppletiva. - Per interpretazioni adeguatrici di norme processuali v. S. nn. 19/1995 e 121/1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 79 e 519 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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