Corte costituzionale
Sentenza n. 97/1996
Corte cost., sent. 3 aprile 1996, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 97/1996
- Data di deposito
- 3 aprile 1996
- Data di decisione
- 25 marzo 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:97
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, lett. c), legge n. 469 del 13 maggio 1961
Parametri
Massime
Massima n. 22270
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 41 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, lett. c), l. 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) - nella parte in cui non prevede che anche i titolari di locali di pubblico spettacolo siano ammessi ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, a mezzo di squadre antincendio private cosi' come previsto per i titolari di stabilimenti industriali, depositi e simili - in quanto: con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 41 Cost., posto che l'attivita' di prevenzione degli incendi - volta prevalentemente ad assicurare l'incolumita' delle persone e la tutela dei beni materiali e dell'ambiente - e' qualificabile siccome servizio pubblico essenziale con carattere di preminente interesse generale, essa rientra senza residui nell'ambito di previsione dell'art. 43 Cost. ed ogni questione alla stessa relativa esorbita dalla sfera di applicabilita' dell'art. 41; con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., la diversita' delle discipline riguardanti gli stabilimenti industriali e i locali di pubblico spettacolo, circa la facolta' di avvalersi d'un servizio privato in luogo di quello pubblico, si giustifica in ragione delle distinte e specifiche realta' tra cui non v'e' coincidenza relativamente all'oggetto della tutela apprestata dalla normativa in materia, che deve individuarsi, rispettivamente, nella sicurezza dei dipendenti sul posto di lavoro e nell'incolumita' del pubblico durante lo spettacolo o l'intrattenimento. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera c) della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.
Il Presidente: ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996 .
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze