Corte costituzionale

Sentenza n. 89/1996

Corte cost., sent. 28 marzo 1996, n. 89

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
89/1996
Data di deposito
28 marzo 1996
Data di decisione
25 marzo 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:89

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22260

Non e' fondata, con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nel testo sostituito dall'art. 12 l. 8 agosto 1995, n. 332 (modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa) - nella parte in cui prevede la decorrenza del termine massimo di custodia cautelare, in ipotesi di pluralita' di ordinanze applicative della misura per fatti connessi, a far tempo dal giorno in cui e' stata eseguita o notificata la prima ordinanza, anche nel caso in cui la notizia dei fatti oggetto del successivo provvedimento coercitivo non risultasse dagli atti all'epoca del primo intervento cautelare; ovvero nella parte in cui esclude qualsiasi rilevanza della tempestivita' della nuova contestazione agli effetti della diversa decorrenza dei termini di custodia cautelare - in quanto, posto che e' la stessa Costituzione (art. 13, comma quinto) ad imporre la previsione di termini di durata della misure cautelari e a presupporre l'inconferenza delle esigenze che dovessero residuare al di la' di un limite temporale certo ed invalicabile, la disposizione impugnata sfugge a qualsiasi censura di irragionevolezza sia perche' il valore che la stessa ha inteso preservare non lascia spazio a disuguaglianze arbitrarie, sia perche' il legislatore ha ricondotto il sistema all'interno di un alveo contrassegnato da garanzie di obbiettivita' e, dunque, di effettivo rispetto del principio di eguaglianza. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996. Il presidente: Ferri Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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