Corte costituzionale
Sentenza n. 89/1996
Corte cost., sent. 28 marzo 1996, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 89/1996
- Data di deposito
- 28 marzo 1996
- Data di decisione
- 25 marzo 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:89
Norme oggetto del giudizio
- art. 297, comma 3, codice di procedura penale
- art. 12, legge n. 332 del 8 agosto 1995
Parametri
Massime
Massima n. 22260
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nel testo sostituito dall'art. 12 l. 8 agosto 1995, n. 332 (modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa) - nella parte in cui prevede la decorrenza del termine massimo di custodia cautelare, in ipotesi di pluralita' di ordinanze applicative della misura per fatti connessi, a far tempo dal giorno in cui e' stata eseguita o notificata la prima ordinanza, anche nel caso in cui la notizia dei fatti oggetto del successivo provvedimento coercitivo non risultasse dagli atti all'epoca del primo intervento cautelare; ovvero nella parte in cui esclude qualsiasi rilevanza della tempestivita' della nuova contestazione agli effetti della diversa decorrenza dei termini di custodia cautelare - in quanto, posto che e' la stessa Costituzione (art. 13, comma quinto) ad imporre la previsione di termini di durata della misure cautelari e a presupporre l'inconferenza delle esigenze che dovessero residuare al di la' di un limite temporale certo ed invalicabile, la disposizione impugnata sfugge a qualsiasi censura di irragionevolezza sia perche' il valore che la stessa ha inteso preservare non lascia spazio a disuguaglianze arbitrarie, sia perche' il legislatore ha ricondotto il sistema all'interno di un alveo contrassegnato da garanzie di obbiettivita' e, dunque, di effettivo rispetto del principio di eguaglianza. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996. Il presidente: Ferri Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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