Corte costituzionale
Sentenza n. 84/1996
Corte cost., sent. 21 marzo 1996, n. 84
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 84/1996
- Data di deposito
- 21 marzo 1996
- Data di decisione
- 18 marzo 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:84
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, decreto-legge n. 238 del 21 giugno 1995
- art. 2, decreto-legge n. 238 del 21 giugno 1995
- art. 1, comma 2, legge n. 534 del 20 dicembre 1995
Parametri
Massime
Massima n. 22262
La norma contenuta in un atto avente forza di legge vigente al momento in cui l'esistenza nell'ordinamento della norma stessa e' rilevante ai fini di una utile investitura della Corte, ma non piu' in vigore nel momento in cui essa rende la sua pronunzia, continua ad essere oggetto dello scrutinio alla Corte stessa demandato quando quella medesima norma permanga tuttora nell'ordinamento - con riferimento allo stesso spazio temporale rilevante per il giudizio - perche' riprodotta, nella sua espressione testuale o comunque nella sua identita' precettiva essenziale, da altra disposizione successiva, alla quale dunque dovra' riferirsi la pronunzia. Alla stregua dell'affermato principio, la Corte ha dichiarato non fondate, con riferimento agli artt. 77, comma secondo e 97 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della l. 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) - nella parte in cui prevede che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli artt. 2 e 4 del d.l. 21 giugno 1995, n. 238 - per difetto di pertinenza ai casi di specie dei parametri invocati. - Circa l'originario orientamento, secondo cui e' manifestamente inammissibile 'tout court' la questione di costituzionalita' avente ad oggetto una disposizione di un d.l. successivamente non convertito e quindi decaduto, ma seguito da altri dd.ll. che reiterano la medesima disposizione, v., 'ex plurimis', O. nn. 171/1995, 172/1995, 173/1995, 174/1995; in seguito, la Corte ha ritenuto di motivare la confermata valutazione di manifesta inammissibilita', precisando ulteriormente che la disciplina dettata dal d.l. censurato risultava modificata ad opera di un successivo d.l. reiterato: v., tra le altre, O. nn. 165/1995, 175/1995, 176/1995, 179/1995. Analoga puntualizzazione si ritrova in quella giurisprudenza alla stregua della quale gli atti vanno restituiti al giudice 'a quo', perche' e' mutata, in tutto, o in parte, la disciplina contenuta nell'ultimo d.l. convertito (O. nn. 272/1995, 403/1995, 535/1995) o nel d.l. reiterato vigente, ma non ancora convertito (O. nn. 243/1995, 279/1995, 518/1995). In ordine alla possibilita', o meno, di trasferire la censura della disposizione di un d.l. non convertito alla successiva disposizione di salvezza, v., 'ex multis', S. nn. 188/1995, 176/1972, 75/1967, 70/1987, 742/1988, 1033/1988, 474/1988, nonche' S. nn. 482/1991, 446/1995, 482/1995. V., inoltre, S. nn. 429/1993, 40/1994 e 68/1978. - Sul parametro dell'art. 77 Cost., cfr., tra le altre, S. nn. 29/1995, 165/1995 e O. n. 1119/1988. - Sul parametro dell'art. 97 Cost., v., tra le molte, O. nn. 257/1995, 39/1995, 275/1994, 428/1993. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nella parte in cui prevede che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli artt. 2 e 4 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, sollevate, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e 97 della Costituzione, rispettivamente, dal Pretore di Verona e dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Rovigo con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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