Corte costituzionale

Sentenza n. 73/1996

Corte cost., sent. 15 marzo 1996, n. 73

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
73/1996
Data di deposito
15 marzo 1996
Data di decisione
7 marzo 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
MENGONI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:73

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 359 del 8 agosto 1992
  • art. 7, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 22218

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 47 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 d.l. 11 luglio 1992 n. 333, come sostituito dalla l. di conversione 8 agosto 1992 n. 359 - che istituisce, per l'anno 1992, un'imposta straordinaria sui depositi bancari e postali, prevedendo una ritenuta del 6 per mille sull'ammontare dei medesimi, quale risulta dalle scritture contabili alla data del 9 luglio 1992 - in quanto: con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. e, in particolare, al criterio di riferimento temporale accolto dal legislatore, nonche' all'omessa considerazione delle diverse causali del rapporto sottostante, il principio di eguaglianza non impedisce un diverso trattamento riservato alla stessa categoria di soggetti in momenti differenti del tempo, trovando nello stesso fluire di questo un elemento di distinzione, e l'imposta in esame colpisce il bene indice di ricchezza nella sua oggettivita', onde la legge, non irragionevolmente, pone l'imposta medesima a carico di colui che ne risulta detentore indipendentemente da eventuali rapporti sottostanti con altri soggetti; con riferimento all'art. 47 Cost., tale norma costituzionale contiene un principio che non puo' impedire al legislatore ordinario di emanare, in materia finanziaria disposizioni volte a disciplinare il gettito delle entrate con l'unico limite della vera e propria contraddizione e compromissione del principio medesimo. - S. n. 143/1995. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.

Il Presidente: Mengoni

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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