Corte costituzionale
Sentenza n. 70/1996
Corte cost., sent. 15 marzo 1996, n. 70
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 70/1996
- Data di deposito
- 15 marzo 1996
- Data di decisione
- 7 marzo 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:70
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 23726
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24 Cost., l'art. 23, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo, quando il giudice del dibattimento dichiari con sentenza la propria incompetenza per territorio. Premesso che con la sent. n. 76 del 1993 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 1, nella parte in cui dispone che il giudice, qualora abbia dichiarato con sentenza, nel dibattimento di primo grado, la propria incompetenza, trasmetta gli atti al giudice ritenuto competente, anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo, nel caso di specie, a causa dell'erronea individuazione della competenza territoriale da parte del primo pubblico ministero e del giudice dell'udienza preliminare, uno dei due imputati (quello che aveva eccepito l'incompetenza del giudice 'ratione loci') non ha potuto beneficiare della riduzione di pena stabilita per la richiesta del rito abbreviato: e l'imputato non era tenuto a formulare una richiesta subordinata, perche' dall'errore del giudice non possono derivare limitazioni di sorta al diritto di difesa, valore costituzionale garantito in ogni tipo di processo dall'art. 24 Cost..
Massima n. 23727
E' costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 24, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo. La questione, sollevata con riferimento a detto articolo, attiene, infatti, a norma perfettamente analoga a quella gia' dichiarata incostituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per territorio;
Dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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