Corte costituzionale
Sentenza n. 64/1996
Corte cost., sent. 8 marzo 1996, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 64/1996
- Data di deposito
- 8 marzo 1996
- Data di decisione
- 4 marzo 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:64
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, legge n. 223 del 23 luglio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 22201
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223 - nella parte in cui non prevede per le lavoratrici del settore siderurgico collocate in prepensionamento la possibilita' di usufruire dello stesso accredito contributivo stabilito per i lavoratori dello stesso settore - in quanto, posto che le disposizioni relative ai dipendenti delle imprese del settore siderurgico di eta' non inferiore a 50 anni, se uomini, e a 47, se donne - per i quali e' stato previsto dall'art. 8 del d.l. 16 maggio 1994, n. 299 (conv. in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della l. 19 luglio 1994, n. 451) un piano di pensionamento anticipato per il triennio 1994-1996 - assicurano (come gia' affermato dalla sent. n. 134/1991) alle lavoratrici del settore siderurgico un accreditamento pari nel massimo a quello assicurato ai lavoratori dello stesso settore, nell'evenienza di prepensionamento, interpretando la norma impugnata anche alla luce della sent. n. 503/1991, vengono meno le censure di incostituzionalita' prospettate, poiche' alle lavoratrici in questione e' stato riconosciuto lo stesso accredito contributivo assicurato ai lavoratori del medesimo settore. - Cfr., altresi', S. nn. 137/1986, 498/1988, 371/1989, nonche' S. n. 345/1994. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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