Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1996

Corte cost., sent. 8 marzo 1996, n. 62

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
62/1996
Data di deposito
8 marzo 1996
Data di decisione
4 marzo 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:62

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 210 del 17 maggio 1985
  • art. 58, comma 2, all.A, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931

Parametri

Massime

Massima n. 22330

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58, comma secondo, dell'allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui prevede che la giurisdizione relativa alle <<controversie insorgenti dalle pronunce dei collegi disciplinari>> spetti al giudice amministrativo e non al giudice ordinario, in quanto - posto che la specialita' del rapporto degli autoferrotranvieri, che trova riscontro anche nelle peculiarita' organizzative delle relative aziende, non consente di estendere allo stesso la disciplina prevista per i ferrovieri dalla legge 17 maggio 1985, n. 210, e considerato che la tutela dinanzi al giudice amministrativo non e', in via di principio, meno valida di quella che si avrebbe dinanzi al giudice ordinario - la discrezionalita' rimessa al legislatore nella materia 'de qua' appare correttamente esercitata, in quanto preordinata a tutelare l'interesse collettivo al buon funzionamento del servizio pubblico del trasporto ferrotranviario. - S. nn. 208/1984, 500/1988 e 428/1993; si vedano, altresi', in ordine alla specialita' del rapporto di lavoro autoferrotranviario, S. nn. 39/1969, 130/1970, 168/1973, 257/1984, 300/1985. Cfr., pure, riguardo alla tutela dinanzi al giudice amministrativo, S. nn. 140/1980, 47/1976. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, secondo comma, dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996.

Il presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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