Corte costituzionale
Sentenza n. 62/1996
Corte cost., sent. 8 marzo 1996, n. 62
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 62/1996
- Data di deposito
- 8 marzo 1996
- Data di decisione
- 4 marzo 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:62
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 210 del 17 maggio 1985
- art. 58, comma 2, all.A, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
Parametri
Massime
Massima n. 22330
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58, comma secondo, dell'allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui prevede che la giurisdizione relativa alle <<controversie insorgenti dalle pronunce dei collegi disciplinari>> spetti al giudice amministrativo e non al giudice ordinario, in quanto - posto che la specialita' del rapporto degli autoferrotranvieri, che trova riscontro anche nelle peculiarita' organizzative delle relative aziende, non consente di estendere allo stesso la disciplina prevista per i ferrovieri dalla legge 17 maggio 1985, n. 210, e considerato che la tutela dinanzi al giudice amministrativo non e', in via di principio, meno valida di quella che si avrebbe dinanzi al giudice ordinario - la discrezionalita' rimessa al legislatore nella materia 'de qua' appare correttamente esercitata, in quanto preordinata a tutelare l'interesse collettivo al buon funzionamento del servizio pubblico del trasporto ferrotranviario. - S. nn. 208/1984, 500/1988 e 428/1993; si vedano, altresi', in ordine alla specialita' del rapporto di lavoro autoferrotranviario, S. nn. 39/1969, 130/1970, 168/1973, 257/1984, 300/1985. Cfr., pure, riguardo alla tutela dinanzi al giudice amministrativo, S. nn. 140/1980, 47/1976. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, secondo comma, dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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