Corte costituzionale
Sentenza n. 60/1996
Corte cost., sent. 28 febbraio 1996, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 60/1996
- Data di deposito
- 28 febbraio 1996
- Data di decisione
- 22 febbraio 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:60
Norme oggetto del giudizio
- art. 270, comma 1, codice penale militare di pace
- art. 270, comma 2, codice penale militare di pace
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 22205
Illegittimita' costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, secondo cui "nei procedimenti di competenza del giudice militare l'azione civile per la restituzione e il risarcimento del danno non puo' essere proposta davanti ai tribunali militari", in quanto, sebbene la garanzia di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, sancita dall'art. 24 della Costituzione, non eleva a regola costituzionale il 'simultaneus processus', purtuttavia, il divieto di costituzione di parte civile nel processo penale militare, valutato comparativamente con le corrispondenti norme del processo penale ordinario, espressivo del principio del tutto opposto, in base al quale il danneggiato dal reato puo' subito scegliere tanto il giudizio penale tanto il giudizio civile, nell'uno o nell'altro caso esercitando immediatamente il diritto di agire per la tutela dei propri interessi, costituisce una regola derogatoria dei principi generali di diritto comune, che, non essendo sorretta da alcuna ragionevole giustificazione derivante dalla natura propria del procedimento penale militare - stante l'evoluzione complessiva dell'ordinamento giudiziario militare di pace, volta a perseguire l'equiparazione alla magistratura ordinaria di quella militare, in modo da rendere indubitabile l'idoneita' di quest'ultima a conoscere degli interessi civili nascenti dal reato -, ostacola l'esercizio del diritto della persona danneggiata dal reato di agire in giudizio, non solo per l'impossibilita' di iniziare immediatamente l'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno, ma anche per il divieto di partecipare all'accertamento dei fatti costitutivi dell'evento produttivo del danno avvalendosi dei mezzi di prova del processo penale, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. (Nella specie, e' stata affermata la conseguente automatica applicazione nel processo penale militare delle norme di diritto comune sulla partecipazione della parte civile nel giudizio penale). - V. S. nn. 106/1977 e 78/1989. red.: F. Mangano
Massima n. 22206
Illegittimita' costituzionale estesa all'art. 270, secondo comma, c.p.m.p., il quale, disponendo la sospensione obbligatoria del giudizio civile fino all'esito di quello penale militare, impedisce anch'esso l'immediato esercizio dell'azione civile e realizza la medesima ingiustificata disparita' di trattamento in raffronto alla corrispondente disciplina vigente nel processo penale ordinario, sulla base della quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 270, primo comma, c.p.m.p.. - V. S. nn. 106/1977 e 78/1989. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace;
Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 270, secondo comma, del codice penale militare di pace.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1996.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Ferri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1996.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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