Corte costituzionale
Sentenza n. 59/1996
Corte cost., sent. 28 febbraio 1996, n. 59
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 59/1996
- Data di deposito
- 28 febbraio 1996
- Data di decisione
- 22 febbraio 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:59
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Calabria del 8 marzo 1995
Parametri
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 2, comma 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 34, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 31, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 127, Costituzione
Massime
Massima n. 22173
E' costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 97, comma primo, Cost. (principio del buon andamento dell'amministrazione) la legge della Regione Calabria, riapprovata l'8 marzo 1995 (Integrazione dell'art. 11 l. reg. Calabria 5 aprile 1985 n. 15. Norme per l'inquadramento del personale assunto nei gruppi consiliari) - che dispone il riconoscimento, con effetto retroattivo, del servizio prestato dal personale dei gruppi consiliari anteriormente all'inquadramento nel ruolo regionale - in quanto l'estensione del regime giuridico proprio dell'impiego di ruolo a coloro che erano, precedentemente al loro inquadramento, legati all'amministrazione da un rapporto di diritto privato, nonche' l'equiparazione a tutti gli effetti del servizio prestato in tale veste a quello prestato nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego collidono con il principio del buon andamento, risolvendosi in un ingiustificato privilegio, idoneo tra l'altro a compromettere la posizione di coloro che siano stati assunti sin dall'origine a seguito di regolare concorso pubblico. - v. S. nn. 122/1990; 250/1993; 528/1995. red.: S. Di Palma
Massima n. 22183
La mancata deduzione di un vizio di legittimita' costituzionale da parte del Governo nel corso del procedimento di formazione di una legge regionale, ancorche' costituisca un evento che lo stesso Governo dovrebbe in ogni caso evitare, non comporta di per se' un autonomo vizio di illegittimita' costituzionale e non preclude, comunque, che quel vizio possa essere successivamente fatto valere nei modi e nei termini propri del procedimento in via incidentale. - S. nn. 122/1990, 528/1995. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria, riapprovata l'8 marzo 1995 (Integrazione all'art. 11 della legge regionale n. 15 del 5 aprile 1985 - Norme per l'inquadramento del personale assunto nei gruppi consiliari).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1996.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1996.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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