Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1996

Corte cost., sent. 23 febbraio 1996, n. 44

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
44/1996
Data di deposito
23 febbraio 1996
Data di decisione
19 febbraio 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:44

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 108 del 11 maggio 1990
  • art. 8, legge n. 604 del 15 luglio 1966

Parametri

Massime

Massima n. 22170

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, cosi' come modificato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108 - nella parte in cui attribuisce al datore di lavoro la facolta' di scelta fra la riassunzione del lavoratore ed il risarcimento del danno - in quanto, premesso che, nella sola ipotesi di imprese minori, la legge ragionevolmente riconosce al datore di lavoro la scelta in ordine alla possibilita' di riassumere il lavoratore illegittimamente licenziato o di risarcirgli il danno conseguente all'accertata illegittimita' del licenziamento, la norma censurata deve interpretarsi, perche' conservi la riconosciuta conformita' ai principi costituzionali (v. sent. n. 194/1970), nel senso che "il pagamento dell'indennita', qualora il rapporto non si ripristini, sia sempre dovuto e lo sia per il solo fatto del mancato ripristino di esso, senza che a nulla rilevi quale sia il soggetto e quale la ragione per cui cio' abbia a verificarsi". - v., pure, S. nn. 398/1994, 189/1975, 102/1975, 55/1974. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Licenziamenti individuali), così come modificato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Busto Arsizio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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