Corte costituzionale
Sentenza n. 43/1996
Corte cost., sent. 23 febbraio 1996, n. 43
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 43/1996
- Data di deposito
- 23 febbraio 1996
- Data di decisione
- 19 febbraio 1996
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:43
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana n. 27 del 15 maggio 1991
- legge della Regione siciliana n. 85 del 21 dicembre 1995
- legge della Regione siciliana n. 25 del 1° settembre 1993
- legge della Regione siciliana n. 5 del 20 marzo 1992
- art. 23, legge n. 67 del 11 marzo 1988
- art. 4, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
- art. 15, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
- art. 5, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 22163
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 l. 11 marzo 1988 n. 67 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) - nella parte in cui esclude la configurabilita' di un rapporto di lavoro subordinato e, comunque, nella parte in cui non prevede l'applicabilita' (alla fattispecie) della previdenza a favore delle lavoratrici madri di cui agli artt. 4, 5 e 15 l. 30 dicembre 1971 n. 1204 - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., in quanto il rapporto di lavoro formante oggetto del giudizio "a quo" non puo' considerarsi disciplinato dalla disposizione statale impugnata "ratione temporis" (posto che questa aveva previsto, per gli anni 1988-90, il finanziamento di iniziative a livello locale "temporalmente limitate", consistenti nello svolgimento di "attivita' di utilita' collettiva" mediante l'impiego, a tempo parziale, di giovani privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento), bensi' dalla legislazione regionale (siciliana) integrativa e successiva al triennio 1988-90; ed in quanto, comunque, l'evento maternita' si e' verificato, nella specie, nell'anno 1993. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione dal Pretore di Catania, sezione distaccata di Giarre, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze