Corte costituzionale

Sentenza n. 43/1996

Corte cost., sent. 23 febbraio 1996, n. 43

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
43/1996
Data di deposito
23 febbraio 1996
Data di decisione
19 febbraio 1996
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:43

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana n. 27 del 15 maggio 1991
  • legge della Regione siciliana n. 85 del 21 dicembre 1995
  • legge della Regione siciliana n. 25 del 1° settembre 1993
  • legge della Regione siciliana n. 5 del 20 marzo 1992
  • art. 23, legge n. 67 del 11 marzo 1988
  • art. 4, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
  • art. 15, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
  • art. 5, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 22163

E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 l. 11 marzo 1988 n. 67 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) - nella parte in cui esclude la configurabilita' di un rapporto di lavoro subordinato e, comunque, nella parte in cui non prevede l'applicabilita' (alla fattispecie) della previdenza a favore delle lavoratrici madri di cui agli artt. 4, 5 e 15 l. 30 dicembre 1971 n. 1204 - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., in quanto il rapporto di lavoro formante oggetto del giudizio "a quo" non puo' considerarsi disciplinato dalla disposizione statale impugnata "ratione temporis" (posto che questa aveva previsto, per gli anni 1988-90, il finanziamento di iniziative a livello locale "temporalmente limitate", consistenti nello svolgimento di "attivita' di utilita' collettiva" mediante l'impiego, a tempo parziale, di giovani privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento), bensi' dalla legislazione regionale (siciliana) integrativa e successiva al triennio 1988-90; ed in quanto, comunque, l'evento maternita' si e' verificato, nella specie, nell'anno 1993. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione dal Pretore di Catania, sezione distaccata di Giarre, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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