Corte costituzionale
Sentenza n. 421/1996
Corte cost., sent. 27 dicembre 1996, n. 421
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 421/1996
- Data di deposito
- 27 dicembre 1996
- Data di decisione
- 12 dicembre 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:421
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23026
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669 'terdecies' cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la reclamabilita' dinanzi alla Corte d'appello dei provvedimenti cautelari emessi dal tribunale - sezione specializzata agraria, in quanto - posto che la 'ratio' del nuovo procedimento cautelare e' ravvisabile nell'intento di assicurare un modulo unitario ad una forma di tutela ormai pressoche' generalizzata, che e' da considerare espressione di un autonomo principio e che rappresenta una componente della stessa tutela giurisdizionale, rispetto alla cui piena attuazione essa svolge anche una funzione strumentale; che in questa prospettiva, sintetizzata nell'endiadi "autonomia e strumentalita', vanno verificate le garanzie costituzionali, costituite dalla regola della "parita' delle armi", rispetto a quel mezzo di controllo dell'operato del giudice della cautela, che e' il reclamo; che siffatto controllo si attua come 'revisio prioris instantia' demandata ad un giudice diverso; e che e' proprio in tale "alterita'" del giudice e nella sua "composizione collegiale" che si realizza la garanzia voluta dal legislatore con la riduzione del regime di stabilita' del provvedimento cautelare in confronto al previgente, frammentario sistema - la doverosa interpretazione "adeguatrice" (a Costituzione) della disposizione impugnata consente all'interprete, attraverso le opzioni operate dal legislatore, di scegliere almeno fra due soluzioni: la prima, attributiva della competenza (a proporre ed a decidere il reclamo avverso il provvedimento adottato dal tribunale - sezione specializzata agraria) al giudice superiore, in analogia a quanto previsto nella prima parte dell'art. 669 - 'terdecies' comma 2, la seconda, attributiva della competenza medesima ad un giudice diverso ma equiordinato, e cioe' ad altra sezione dello stesso tribunale o, in mancanza, al tribunale piu' vicino, secondo quanto indicato nella seconda parte della stessa disposizione con riguardo ai provvedimenti cautelari della Corte d'appello. - Cfr. sentt. nn. 253/1994 e 197/1995. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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