Corte costituzionale

Sentenza n. 421/1996

Corte cost., sent. 27 dicembre 1996, n. 421

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
421/1996
Data di deposito
27 dicembre 1996
Data di decisione
12 dicembre 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:421

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23026

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669 'terdecies' cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la reclamabilita' dinanzi alla Corte d'appello dei provvedimenti cautelari emessi dal tribunale - sezione specializzata agraria, in quanto - posto che la 'ratio' del nuovo procedimento cautelare e' ravvisabile nell'intento di assicurare un modulo unitario ad una forma di tutela ormai pressoche' generalizzata, che e' da considerare espressione di un autonomo principio e che rappresenta una componente della stessa tutela giurisdizionale, rispetto alla cui piena attuazione essa svolge anche una funzione strumentale; che in questa prospettiva, sintetizzata nell'endiadi "autonomia e strumentalita', vanno verificate le garanzie costituzionali, costituite dalla regola della "parita' delle armi", rispetto a quel mezzo di controllo dell'operato del giudice della cautela, che e' il reclamo; che siffatto controllo si attua come 'revisio prioris instantia' demandata ad un giudice diverso; e che e' proprio in tale "alterita'" del giudice e nella sua "composizione collegiale" che si realizza la garanzia voluta dal legislatore con la riduzione del regime di stabilita' del provvedimento cautelare in confronto al previgente, frammentario sistema - la doverosa interpretazione "adeguatrice" (a Costituzione) della disposizione impugnata consente all'interprete, attraverso le opzioni operate dal legislatore, di scegliere almeno fra due soluzioni: la prima, attributiva della competenza (a proporre ed a decidere il reclamo avverso il provvedimento adottato dal tribunale - sezione specializzata agraria) al giudice superiore, in analogia a quanto previsto nella prima parte dell'art. 669 - 'terdecies' comma 2, la seconda, attributiva della competenza medesima ad un giudice diverso ma equiordinato, e cioe' ad altra sezione dello stesso tribunale o, in mancanza, al tribunale piu' vicino, secondo quanto indicato nella seconda parte della stessa disposizione con riguardo ai provvedimenti cautelari della Corte d'appello. - Cfr. sentt. nn. 253/1994 e 197/1995. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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