Corte costituzionale
Sentenza n. 42/1996
Corte cost., sent. 23 febbraio 1996, n. 42
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 42/1996
- Data di deposito
- 23 febbraio 1996
- Data di decisione
- 19 febbraio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:42
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, comma 5, legge n. 223 del 6 agosto 1990
- art. 30, comma 4, legge n. 223 del 6 agosto 1990
Parametri
Massime
Massima n. 23744
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, commi 4 e 5, l. 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), nella parte in cui individua il giudice territorialmente competente per i reati di diffamazione, consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, commessi attraverso l'impiego del mezzo radiotelevisivo, con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, in quanto, posta la particolare natura del mezzo impiegato, suscettibile di manifestare una potenzialita' lesiva nei confronti della persona e della sua reputazione di gran lunga superiore a quella di qualsivoglia altro strumento di comunicazione di massa, appare giustificata l'individuazione del giudice competente, in deroga al criterio generale espresso dall'art. 8, comma 1, cod. proc. pen., con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, anziche' al luogo di consumazione del reato, perche' strumento destinato ad attenuare lo squilibrio delle posizioni, rendendo piu' agevole la possibilita' di reazione, con minore dispendio di tempo e di risorse economiche, del soggetto leso, tenuto conto, peraltro, che nell'ipotesi di accertata sussistenza dell'azione diffamatoria, la sentenza di condanna sara' in grado di avere una maggiore efficacia riparatoria. Ne' sussiste contrasto con il principio di precostituzione del giudice, posto che esso deve ritenersi rispettato allorche' l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non gia' in vista di singole controversie, e che la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni, le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutino i disparati interessi in gioco nel processo. - Sul principio del giudice naturale precostituito per legge v. S. nn. 217/1993, 269/1992, O. n. 508/1989 e S. n. 274/1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Cheli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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