Corte costituzionale
Sentenza n. 419/1996
Corte cost., sent. 27 dicembre 1996, n. 419
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 419/1996
- Data di deposito
- 27 dicembre 1996
- Data di decisione
- 12 dicembre 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:419
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge n. 310 del 5 gennaio 1994
Parametri
Massime
Massima n. 23029
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 1 l. 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), nella parte in cui prevede la espropriazione generalizzata e senza indennizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee, in quanto -posto che la dichiarazione di principio, generale e programmatica, di pubblicita' di tutte le acque superficiali e sotterranee, indipendentemente dalla estrazione dal sottosuolo, ha riguardo al regime dell'uso di un bene divenuto limitato, di modo che la pubblicita' di un'acqua, intesa come risorsa suscettibile di uso previsto e consentito, si basa su un interesse generale ritenuto in linea di principio esistente in relazione alla limitatezza delle disponibilita' e alle esigenze prioritarie di uso dell'acqua - siffatta dichiarazione di pubblicita' delle acque si risolve in un limite della proprieta' dovuta alla intrinseca e mutata rilevanza della risorsa idrica, rispondente alla sua natura, come scelta non irragionevole operata dal legislatore e come modo di attuazione e salvaguardia di uno dei valori fondamentali dell'uomo (e delle generazioni future) all'integrita' del patrimonio ambientale, nel quale devono essere inseriti gli usi delle risorse idriche, ed in quanto -posto che l'art. 42 Cost. non impone indennizzo quando la legge in via generale regoli diritti dominicali in relazione a determinati fini per assicurare la funzione sociale con riferimento ad intere categorie di beni, ne' quando sia regolata la situazione che i beni stessi hanno rispetto ad interessi della pubblica amministrazione, sempre che la legge abbia per destinataria la generalita' dei soggetti - nella fattispecie normativa in esame, quanto alla previsione del regime di pubblicita' delle acque, si e' al di fuori dello schema della espropriazione, e quindi dell'obbligo di indennizzo; ne' la limitazione al diritto di proprieta' si risolve per i proprietari dei fondi finitimi al corpo idrico in una lesione irrimediabile del contenuto minimo della proprieta', tale da svuotarne il contenuto. - S. nn. 259/1996, 529/1995, 328/1990, 245/1976. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal pretore di Firenze - sezione distaccata di Empoli - con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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