Corte costituzionale

Sentenza n. 419/1996

Corte cost., sent. 27 dicembre 1996, n. 419

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
419/1996
Data di deposito
27 dicembre 1996
Data di decisione
12 dicembre 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:419

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge n. 310 del 5 gennaio 1994

Parametri

Massime

Massima n. 23029

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 1 l. 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), nella parte in cui prevede la espropriazione generalizzata e senza indennizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee, in quanto -posto che la dichiarazione di principio, generale e programmatica, di pubblicita' di tutte le acque superficiali e sotterranee, indipendentemente dalla estrazione dal sottosuolo, ha riguardo al regime dell'uso di un bene divenuto limitato, di modo che la pubblicita' di un'acqua, intesa come risorsa suscettibile di uso previsto e consentito, si basa su un interesse generale ritenuto in linea di principio esistente in relazione alla limitatezza delle disponibilita' e alle esigenze prioritarie di uso dell'acqua - siffatta dichiarazione di pubblicita' delle acque si risolve in un limite della proprieta' dovuta alla intrinseca e mutata rilevanza della risorsa idrica, rispondente alla sua natura, come scelta non irragionevole operata dal legislatore e come modo di attuazione e salvaguardia di uno dei valori fondamentali dell'uomo (e delle generazioni future) all'integrita' del patrimonio ambientale, nel quale devono essere inseriti gli usi delle risorse idriche, ed in quanto -posto che l'art. 42 Cost. non impone indennizzo quando la legge in via generale regoli diritti dominicali in relazione a determinati fini per assicurare la funzione sociale con riferimento ad intere categorie di beni, ne' quando sia regolata la situazione che i beni stessi hanno rispetto ad interessi della pubblica amministrazione, sempre che la legge abbia per destinataria la generalita' dei soggetti - nella fattispecie normativa in esame, quanto alla previsione del regime di pubblicita' delle acque, si e' al di fuori dello schema della espropriazione, e quindi dell'obbligo di indennizzo; ne' la limitazione al diritto di proprieta' si risolve per i proprietari dei fondi finitimi al corpo idrico in una lesione irrimediabile del contenuto minimo della proprieta', tale da svuotarne il contenuto. - S. nn. 259/1996, 529/1995, 328/1990, 245/1976. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal pretore di Firenze - sezione distaccata di Empoli - con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze