Corte costituzionale
Sentenza n. 416/1996
Corte cost., sent. 27 dicembre 1996, n. 416
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 416/1996
- Data di deposito
- 27 dicembre 1996
- Data di decisione
- 12 dicembre 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:416
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23021
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 384, comma 2, cod. pen., nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilita' per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di astenersi dal renderle, a norma dell'art. 199 cod. proc. pen., in quanto -posto che l'art. 199 cod. proc. pen. riconosce la facolta' di astenersi dal testimoniare a coloro che siano o siano stati legati all'imputato da particolari vincoli di comunanza di vita; che dell'esistenza di tale facolta' questi soggetti devono essere avvertiti, a pena di nullita', dal giudice, il quale li interpella circa la loro volonta' di astenersi; che, in forza dei rinvii operati all'art. 199 dall'art. 362 e, attraverso questo, dall'art. 351, comma 1, seconda proposizione cod. proc. pen., la predetta disciplina prevista per la testimonianza resa al giudice si estende senza differenze alle informazioni rese al p.m. e alle sommarie informazioni assunte dalla p.g.; che a tale identita' di disciplina prevista dal codice di rito penale non corrisponde un'identica rilevanza sul piano penale sostanziale delle false dichiarazioni rese di fronte all'autorita' giudiziaria, al p.m. e alla p.g., in considerazione del fatto che, mentre nelle prime due ipotesi il mendacio e la reticenza configurano, rispettivamente, i reati di falsa testimonianza e di false informazioni al p.m. (artt. 372 e 371-bis cod. pen.), nella terza, pur mancando una specifica figura di reato, non puo' escludersi in linea di principio, l'ipotizzabilita' del delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.); e che, stante l'espressa limitazione stabilita nel secondo comma dell'art. 384 cod. pen. ai casi previsti dagli artt. 371-bis e 372, la non punibilita' delle dichiarazioni mendaci, nella prevista ipotesi di facolta' d'astensione, non si estende al caso in cui esse siano rese alla polizia giudiziaria - la diversita' di disciplina, che puo' riguardare comportamenti materiali identici, oltre a non trovare alcuna ragione giustificatrice in ordine ai presupposti processuali, che il legislatore ha voluto uguali in ogni caso, non si giustifica ne' rispetto alle conseguenze ne' rispetto alla gravita' dei comportamenti valutata dal legislatore medesimo. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, a norma dell'art. 199 del codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze