Corte costituzionale
Sentenza n. 41/1996
Corte cost., sent. 23 febbraio 1996, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 41/1996
- Data di deposito
- 23 febbraio 1996
- Data di decisione
- 19 febbraio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:41
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 319 del 8 luglio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 22190
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (in tema di compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria) - nella parte in cui stabilisce che, in assenza di prestazioni professionali previste nelle tabelle con retribuzione fissa o variabile, il compenso venga determinato dal giudice col sistema delle vacazioni e col divieto per il giudice stesso di liquidare piu' di quattro vacazioni al giorno - in quanto la dedotta disparita' di trattamento tra i consulenti tecnici retribuiti a vacazioni e quelli retribuiti secondo tabella (ossia con onorari fissi o variabili) riguarda situazioni obiettivamente disomogenee, e, pertanto, non comparabili, <<tant'e' che la stessa legge, mentre consente (art. 3) l'applicazione analogica degli onorari fissi e variabili (art. 2) anche per le prestazioni simili a quelle espressamente previste nelle tabelle, impone nel contempo di adottare (art. 4) il diverso sistema delle vacazioni per le indeterminate prestazioni non riconducibili a quelle previste dalle tabelle o a quelle ad esse analoghe>>. - V., invece, con riferimento al caso della "mancata estensione all'attivita' del custode in materia penale dell'indennita' spettante al custode in materia amministrativa", S. n. 230/1989. Cfr., altresi', tra le pronunce di illegittimita' costituzionale parziale di norme che non prevedevano meccanismi di adeguamento automatico al valore monetario, S. nn. 288/1994 e 497/1988. red.: G. Leo
Massima n. 22191
Non e' fondata, con riferimento all'art. 36 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (in tema di compensi spettati ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria) - nella parte in cui stabilisce che, in assenza di prestazioni professionali previste nelle tabelle con retribuzione fissa o variabile, il compenso venga determinato dal giudice col sistema delle vacazioni e col divieto per il giudice stesso di liquidare piu' di quattro vacazioni al giorno - in quanto, posto che <<il lavoro svolto dai consulenti tecnici d'ufficio non si presta a rientrare in uno schema che involga un necessario e logico confronto tra prestazione e retribuzione e quindi un qualsiasi giudizio sull'adeguatezza e sufficienza di quest'ultima>> e che <<non c'e' modo di valutare in che misura i compensi per le relative operazioni concorrano alla formazione dell'intero reddito professionale del singolo prestatore>>, ai suddetti consulenti non e' applicabile, riguardo alla liquidazione del compenso, il parametro costituzionale invocato. - V., pure, in termini, S. n. 88/1970. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal tribunale di Bergamo con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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