Corte costituzionale

Sentenza n. 407/1996

Corte cost., sent. 24 dicembre 1996, n. 407

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
407/1996
Data di deposito
24 dicembre 1996
Data di decisione
11 dicembre 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:407

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, legge n. 27 del 19 febbraio 1981

Parametri

Massime

Massima n. 23079

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (in tema di provvidenze per il personale della magistratura), nella parte in cui esclude la corresponsione della speciale indennita' ivi prevista durante i periodi di astensione obbligatoria o facoltativa per maternita' di cui agli artt. 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in quanto - premesso che, come gia' osservato dalla Corte (sentenza n. 238/1990), la corresponsione dell'indennita' in esame e' strettamente connessa all'effettiva prestazione del servizio, essendo espressamente collegata ai particolari "oneri" che i magistrati "incontrano nello svolgimento della loro attivita'"; e considerato che, anche durante il periodo di aspettativa per infermita' derivante da riconosciuta causa di servizio, l'emolumento 'de quo' non viene corrisposto, non sussistendo gli oneri in relazione ai quali tale indennita' e' stata istituita, a causa della mancata concreta prestazione del servizio - non risultano argomenti decisivi per ritenere che la norma impugnata non assicuri adeguata protezione alla donna magistrato assente per maternita', alla quale, peraltro, viene conservato, nella sua interezza, lo stipendio. - Riguardo alla necessita' di assicurare alla lavoratrice madre una "speciale adeguata protezione", in modo tale da porla in condizioni (di lavoro) tali da poter adempiere alla sua essenziale funzione familiare, cfr. S. nn. 423/1995, 181/1993 e 132/1991, 'ex plurimis'. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Sardegna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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