Corte costituzionale
Sentenza n. 402/1996
Corte cost., sent. 20 dicembre 1996, n. 402
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 402/1996
- Data di deposito
- 20 dicembre 1996
- Data di decisione
- 11 dicembre 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:402
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, e Tab. A, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 1, e Tab. A, decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 22983
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 (e relativa tabella A) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (recante: "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") e 11 (e relativa tabella A) della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica") - nella parte in cui non vengono fatti salvi i previgenti limiti di eta' per conseguire la pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori posti in "mobilita' corta" anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo citato, per i quali il diritto alla pensione di vecchiaia sarebbe originariamente maturato entro il periodo di mobilita' - in quanto l'iscrizione nelle liste di mobilita' comporta "l'acquisizione di uno 'status' produttivo di molteplici obblighi e diritti, tra i quali ultimi si annovera la percezione di un'indennita'", erogata per un periodo direttamente proporzionale all'eta' dei lavoratori, dalla quale, pero', non discende alcuna situazione soggettiva basata sulla pretesa assenza di soluzione di continuita' tra la percezione di mobilita' e il diritto a pensione: benefici che sono tra loro in rapporto di necessaria successione temporale, ma non di prosecuzione; ne consegue, altresi', la non pertinenza alla fattispecie del generico richiamo operato dal giudice 'a quo' al "principio di sicurezza sancito dall'art. 38 e, segnatamente, al principio di certezza nei traguardi conseguiti dall'assicurato su tale piano", dato che, appunto, nessun traguardo era stato raggiunto in relazione al trattamento pensionistico. Pertanto, la Corte non puo', senza modificare inammissibilmente la funzione dell'indennita' di "mobilita' corta", inserire nelle norme denunciate una previsione che assicuri l'immediato trattamento pensionistico a coloro i quali abbiano raggiunto il previgente limite del sessantesimo anno durante il periodo di godimento dell'indennita' stessa: una pretesa in tal senso, invero, trova spiegazione solo nell'avere assunto quale 'tertium comparationis' l'ipotesi normativa riferita alla "mobilita' lunga", senza averne considerato la inidoneita' dovuta al carattere di proroga eccezionale e derogatoria del previgente regime pensionistico. - Cfr., pure, S. nn. 268/1994 e 413/1995. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 (e relativa tabella A) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e 11 (e relativa tabella A) della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, dal pretore di Torino, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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