Corte costituzionale
Sentenza n. 401/1996
Corte cost., sent. 20 dicembre 1996, n. 401
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 401/1996
- Data di deposito
- 20 dicembre 1996
- Data di decisione
- 11 dicembre 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:401
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, legge della Regione siciliana n. 11 del 15 giugno 1988
Parametri
Massime
Massima n. 23075
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (recante: "Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale"), nella parte in cui consente il computo dell'indennita' di contingenza nell'indennita' di buonuscita soltanto a decorrere dal I gennaio 1985, in quanto - premesso che la Corte ha gia' affermato (v. sentenza n. 243/1993) la ragionevolezza della scelta legislativa dell'individuazione di tale data, segnando la stessa il momento di decorrenza del nuovo ordinamento giuridico ed economico del personale, improntato al principio della contrattazione collettiva; e a prescindere dalla non pertinenza del 'tertium comparationis' rappresentato dal trattamento dei lavoratori pubblici destinatari della legge 29 gennaio 1994, n. 87 - non e' conferente dedurre, in contrario, l'asserito collegamento tra il sistema retributivo dei dipendenti regionali e quello dei lavoratori subordinati privati. Invero, l'art. 1 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 17 si e' limitato ad agganciare la disciplina degli <<adeguamenti retributivi derivanti da variazioni del costo della vita... da corrispondere a titolo di indennita' di contingenza>>, stabilita per i dipendenti della Regione Sicilia, a quella prevista per il settore privato dell'industria; senza con cio' toccare il tema dell'inclusione di detta indennita' nel computo dell'indennita' di buonuscita, solo successivamente disposta per i dipendenti del settore privato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297, che ha sostituito l'art. 2120 cod. civ.: norma, quest'ultima, la cui applicabilita' ai dipendenti in questione, se certamente non e' preclusa (v. sentenza n. 236 del 1986), non e' comunque da considerarsi costituzionalmente obbligata. - Cfr., altresi', S. n. 103/1995. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in sede giurisdizionale con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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