Corte costituzionale

Sentenza n. 401/1996

Corte cost., sent. 20 dicembre 1996, n. 401

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
401/1996
Data di deposito
20 dicembre 1996
Data di decisione
11 dicembre 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:401

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, legge della Regione siciliana n. 11 del 15 giugno 1988

Parametri

Massime

Massima n. 23075

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (recante: "Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale"), nella parte in cui consente il computo dell'indennita' di contingenza nell'indennita' di buonuscita soltanto a decorrere dal I gennaio 1985, in quanto - premesso che la Corte ha gia' affermato (v. sentenza n. 243/1993) la ragionevolezza della scelta legislativa dell'individuazione di tale data, segnando la stessa il momento di decorrenza del nuovo ordinamento giuridico ed economico del personale, improntato al principio della contrattazione collettiva; e a prescindere dalla non pertinenza del 'tertium comparationis' rappresentato dal trattamento dei lavoratori pubblici destinatari della legge 29 gennaio 1994, n. 87 - non e' conferente dedurre, in contrario, l'asserito collegamento tra il sistema retributivo dei dipendenti regionali e quello dei lavoratori subordinati privati. Invero, l'art. 1 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 17 si e' limitato ad agganciare la disciplina degli <<adeguamenti retributivi derivanti da variazioni del costo della vita... da corrispondere a titolo di indennita' di contingenza>>, stabilita per i dipendenti della Regione Sicilia, a quella prevista per il settore privato dell'industria; senza con cio' toccare il tema dell'inclusione di detta indennita' nel computo dell'indennita' di buonuscita, solo successivamente disposta per i dipendenti del settore privato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297, che ha sostituito l'art. 2120 cod. civ.: norma, quest'ultima, la cui applicabilita' ai dipendenti in questione, se certamente non e' preclusa (v. sentenza n. 236 del 1986), non e' comunque da considerarsi costituzionalmente obbligata. - Cfr., altresi', S. n. 103/1995. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in sede giurisdizionale con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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