Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1996

Corte cost., sent. 23 febbraio 1996, n. 40

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
40/1996
Data di deposito
23 febbraio 1996
Data di decisione
19 febbraio 1996
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:40

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22177

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., dell'art. 2751-bis, n. 5, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il privilegio - accordato ai "crediti dell'impresa artigiana" - sia riconosciuto a tutti i lavoratori autonomi per i crediti nascenti dall'opera o dai servizi prestati, anche se non aventi natura intellettuale. Posto che, secondo la premessa interpretativa del giudice 'a quo' - non suscettibile di revisione in difetto di un diverso diritto vivente e non risultando essa implausibile secondo gli ordinari canoni ermeneutici -, la figura generale del prestatore d'opera disegnata dall'art. 2222 cod. civ. si differenzia da quella dell'imprenditore artigiano, non implicando ne' la professionalita' dell'opera ne' l'organizzazione di mezzi, la pronuncia additiva richiesta si colloca fuori dall'ambito di competenza della Corte, perche' diretta ad una vera e propria innovazione normativa, consistente nell'attribuire la garanzia ai prestatori d'opera non intellettuale, una categoria di soggetti (e di crediti) diversa da quella prevista dal n. 5 dell'art. 2751-bis cod. civ., ossia ad istituire una nuova ipotesi di privilegio. Mentre, infatti, e' consentito il sindacato di costituzionalita' di una norma attributiva di un privilegio in ordine alla mancata inclusione nella previsione di fattispecie identiche od omogenee, non puo' al contrario essere introdotta dal giudice delle leggi una causa di prelazione ulteriore. Essa implica una scelta economico-politica riservata al legislatore, il quale solo puo' apprezzare la "causa" del credito per elevarla a ragione giustificatrice della garanzia. - Limiti del sindacato di costituzionalita' di norma attributiva di un privilegio: possibilita' di valutare la mancata inclusione di fattispecie identiche od omogenee, S. nn. 84/1992 e 25/1984; preclusa introduzione di cause di prelazione ulteriori, comportanti scelte riservate al legislatore, S. n. 326/1983. red.: A. Greco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 5, del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dal tribunale di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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