Corte costituzionale
Sentenza n. 40/1996
Corte cost., sent. 23 febbraio 1996, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 40/1996
- Data di deposito
- 23 febbraio 1996
- Data di decisione
- 19 febbraio 1996
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:40
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22177
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., dell'art. 2751-bis, n. 5, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il privilegio - accordato ai "crediti dell'impresa artigiana" - sia riconosciuto a tutti i lavoratori autonomi per i crediti nascenti dall'opera o dai servizi prestati, anche se non aventi natura intellettuale. Posto che, secondo la premessa interpretativa del giudice 'a quo' - non suscettibile di revisione in difetto di un diverso diritto vivente e non risultando essa implausibile secondo gli ordinari canoni ermeneutici -, la figura generale del prestatore d'opera disegnata dall'art. 2222 cod. civ. si differenzia da quella dell'imprenditore artigiano, non implicando ne' la professionalita' dell'opera ne' l'organizzazione di mezzi, la pronuncia additiva richiesta si colloca fuori dall'ambito di competenza della Corte, perche' diretta ad una vera e propria innovazione normativa, consistente nell'attribuire la garanzia ai prestatori d'opera non intellettuale, una categoria di soggetti (e di crediti) diversa da quella prevista dal n. 5 dell'art. 2751-bis cod. civ., ossia ad istituire una nuova ipotesi di privilegio. Mentre, infatti, e' consentito il sindacato di costituzionalita' di una norma attributiva di un privilegio in ordine alla mancata inclusione nella previsione di fattispecie identiche od omogenee, non puo' al contrario essere introdotta dal giudice delle leggi una causa di prelazione ulteriore. Essa implica una scelta economico-politica riservata al legislatore, il quale solo puo' apprezzare la "causa" del credito per elevarla a ragione giustificatrice della garanzia. - Limiti del sindacato di costituzionalita' di norma attributiva di un privilegio: possibilita' di valutare la mancata inclusione di fattispecie identiche od omogenee, S. nn. 84/1992 e 25/1984; preclusa introduzione di cause di prelazione ulteriori, comportanti scelte riservate al legislatore, S. n. 326/1983. red.: A. Greco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 5, del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dal tribunale di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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