Corte costituzionale
Sentenza n. 4/1996
Corte cost., sent. 9 gennaio 1996, n. 4
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 4/1996
- Data di deposito
- 9 gennaio 1996
- Data di decisione
- 8 gennaio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:4
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 362 del 8 novembre 1991
- art. 104, regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934
Parametri
Massime
Massima n. 22075
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., dell'art. 104 del R.d. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'art. 2 della l. 8 novembre 1991, n. 362, nella parte in cui, in deroga alla regola generale del rapporto fra popolazione comunale e numero delle farmacie, quando le condizioni topografiche e di viabilita' lo richiedono consente, per i soli comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti, di istituirne una nuova, purche' sia rispettata la distanza di almeno 3.000 metri dalle altre farmacie. Posto che la programmazione delle piante organiche delle sedi farmaceutiche e' finalizzata proprio a garantire la piu' ampia e razionale copertura del territorio nazionale nell'interesse della salute dei cittadini, e prevede strumenti di adeguamento periodico ai mutamenti numerici della popolazione ed alla dislocazione degli insediamenti abitativi, la mancata estensione ai grandi comuni del detto criterio suppletivo "topografico" non e' irragionevole, date le particolari condizioni verificabili nei piccoli comuni rurali, ne' da luogo a ingiustificata disparita' di trattamento, essendo le situazioni poste a raffronto non omogenee. red.: A. Greco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), come modificato dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal TAR della Regione Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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