Corte costituzionale
Sentenza n. 386/1996
Corte cost., sent. 5 novembre 1996, n. 386
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 386/1996
- Data di deposito
- 5 novembre 1996
- Data di decisione
- 17 ottobre 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:386
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, decreto-legge n. 82 del 29 marzo 1993
- legge n. 162 del 27 maggio 1993
Parametri
Massime
Massima n. 22982
Non e' fondata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 (recante: "Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi"), convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1993, n. 162 - a norma del quale l'ultimo comma dell'art. 8 delle norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, approvate con d.P.R. 9 gennaio 1978, n. 56, si interpreta nel senso che non e' ammessa la stipulazione di alcun tipo di contratto che preveda l'effettuazione di autotrasporto di cose per conto di terzi a prezzi o condizioni tariffarie derogativi rispetto a quelli stabiliti dalla medesima legge n. 298 del 1974 e successivi provvedimenti attuativi, ed a quelli derivanti dagli accordi collettivi previsti dall'art. 13 del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982 - in quanto il carattere di norma di interpretazione autentica che va riconosciuto alla disposizione censurata permette di escludere che essa interferisca con l'esercizio della funzione giurisdizionale, essendosi il legislatore mosso sul piano delle fonti, ed avendo esercitato il potere di attribuire alla disposizione interpretata un significato obbligatorio per tutti (da ultimo, sentenza n. 15/1995). Del resto la retroattivita' in se' non puo' ritenersi elemento che, assunto isolatamente, sia idoneo ad integrare un vizio della legge, come la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto (sentenza n. 6/1994). red.: G. Leo
Massima n. 22984
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 (recante: "Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi"), convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1993, n. 162, a norma del quale l'ultimo comma dell'art. 8 delle norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, approvate con d.P.R. 9 gennaio 1978, n. 56, si interpreta nel senso che non e' ammessa la stipulazione di alcun tipo di contratto che preveda l'effettuazione di autotrasporto di cose per conto di terzi a prezzi o condizioni tariffarie derogativi rispetto a quelli stabiliti dalla medesima legge n. 298 del 1974 e successivi provvedimenti attuativi, ed a quelli derivanti dagli accordi collettivi previsti dall'art. 13 del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, in quanto - premesso che gli obiettivi del sistema pubblicistico delle tariffe a forcella sono quelli di garantire alle imprese un margine di utile, evitando situazioni di concorrenza sleale, che, deprimendo i noli, costringano le imprese stesse ad operare in condizioni di difficolta', si' da non procedere ad ammortamenti e da non garantire ai lavoratori il dovuto trattamento economico; e considerato che il principio di liberta' di iniziativa economica privata va bilanciato con l'utilita' sociale - non puo' reputarsi irragionevole ed ingiustificatamente discriminatoria una disposizione che, nel ribadire la vincolativita' del sistema di dette tariffe per tutti i contratti che comunque prevedano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ponga l'accento piu' sulla prestazione convenuta che sulla tipologia negoziale in cui essa si inquadra; la stessa, invero, risponde in tal modo alla esigenza di impedire che la relativa normativa sia elusa, alla stregua di una 'ratio' legislativa che, nella disciplina unitaria dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, considera il carattere di servizio pubblico proprio di quest'ultimo. - Cfr., altresi', S. nn. 193/1996, 89/1996, 548/1990. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 29 marzo 1993, n. 82 (Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1993, n. 162, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 101 della Costituzione, dal Tribunale di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 novembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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