Corte costituzionale

Sentenza n. 383/1996

Corte cost., sent. 5 novembre 1996, n. 383

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
383/1996
Data di deposito
5 novembre 1996
Data di decisione
17 ottobre 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:383

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, legge n. 416 del 11 marzo 1926
  • art. 5, comma 4, legge n. 416 del 11 marzo 1926
  • art. 5, comma 3, legge n. 416 del 11 marzo 1926

Parametri

Massime

Massima n. 22932

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi 1, 3 e 4, l. 11 marzo 1926, n. 416 (Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato) - nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermita' del personale dipendente dell'Amministrazione della difesa, consente all'amministrazione stessa di attivare l'intervento di una commissione medica di seconda istanza, senza disciplinare e garantire la partecipazione del dipendente alla fase endoprocedimentale davanti a tale commissione - in quanto, in primo luogo, sulla base dell'art. 12 R.D. 22 giugno 1926, n. 1067 (Regolamento per l'esecuzione della l. 11 marzo 1926, n. 416), deve essere data partecipazione agli interessati delle conclusioni del processo verbale in cui e' espresso il giudizio della commissione medico-ospedaliera nei riguardi della dipendenza della infermita' da causa di servizio; e, in secondo luogo, sulla base dei sopravvenuti principi introdotti dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, l'amministrazione e' tenuta a predisporre un meccanismo procedurale (formula espressa apposta in calce al documento comunicato all'interessato, avviso 'ad hoc' o altro mezzo) che assicuri il raggiungimento dello scopo di consentire all'interessato la chiara percezione dell'avvio della nuova fase, in modo da porlo nella effettiva possibilita' di interloquirvi. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1926, n. 416 (Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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