Corte costituzionale
Sentenza n. 383/1996
Corte cost., sent. 5 novembre 1996, n. 383
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 383/1996
- Data di deposito
- 5 novembre 1996
- Data di decisione
- 17 ottobre 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:383
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, legge n. 416 del 11 marzo 1926
- art. 5, comma 4, legge n. 416 del 11 marzo 1926
- art. 5, comma 3, legge n. 416 del 11 marzo 1926
Parametri
- art. 12, regio decreto n. 1067 del 22 giugno 1926
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- legge n. 241 del 7 agosto 1990
Massime
Massima n. 22932
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi 1, 3 e 4, l. 11 marzo 1926, n. 416 (Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato) - nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermita' del personale dipendente dell'Amministrazione della difesa, consente all'amministrazione stessa di attivare l'intervento di una commissione medica di seconda istanza, senza disciplinare e garantire la partecipazione del dipendente alla fase endoprocedimentale davanti a tale commissione - in quanto, in primo luogo, sulla base dell'art. 12 R.D. 22 giugno 1926, n. 1067 (Regolamento per l'esecuzione della l. 11 marzo 1926, n. 416), deve essere data partecipazione agli interessati delle conclusioni del processo verbale in cui e' espresso il giudizio della commissione medico-ospedaliera nei riguardi della dipendenza della infermita' da causa di servizio; e, in secondo luogo, sulla base dei sopravvenuti principi introdotti dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, l'amministrazione e' tenuta a predisporre un meccanismo procedurale (formula espressa apposta in calce al documento comunicato all'interessato, avviso 'ad hoc' o altro mezzo) che assicuri il raggiungimento dello scopo di consentire all'interessato la chiara percezione dell'avvio della nuova fase, in modo da porlo nella effettiva possibilita' di interloquirvi. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1926, n. 416 (Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 novembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze