Corte costituzionale

Sentenza n. 381/1996

Corte cost., sent. 5 novembre 1996, n. 381

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
381/1996
Data di deposito
5 novembre 1996
Data di decisione
17 ottobre 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:381

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 23 del 11 gennaio 1996
  • art. 5, legge n. 23 del 11 gennaio 1996
  • art. 7, comma 4, legge n. 23 del 11 gennaio 1996
  • art. 4, comma 5, legge n. 23 del 11 gennaio 1996
  • art. 4, comma 6, legge n. 23 del 11 gennaio 1996
  • art. 4, comma 1, legge n. 23 del 11 gennaio 1996
  • art. 4, comma 4, legge n. 23 del 11 gennaio 1996
  • art. 4, comma 9, legge n. 23 del 11 gennaio 1996

Parametri

  • art. 32, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 17), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 5, legge n. 386 del 30 novembre 1989
  • art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 8, n. 28), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 3, comma 2, lett. d), legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 97, Costituzione
  • art. 3, comma 2, lett. f), legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 8, n. 1), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 116, Costituzione

Massime

Massima n. 23011

Ammissibilita' dei ricorsi proposti in via principale dalle Province autonome di Trento e Bolzano per denunciare gli artt. 4, 5 e 7, comma quarto, della l. 11.1.1996, n. 23, in quanto la "clausola di salvaguardia" contenuta nell'art. 11 della stessa legge, secondo cui "le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge in base allo statuto speciale di autonomia e alle relative norme di attuazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici "non puo' essere plausibilmente interpretata come una salvaguardia totale delle competenze provinciali dinanzi alla norma impugnata, contenente una disciplina completa e di dettaglio, che ne esclude il carattere meramente integrativo o suppletivo rispetto alla normativa provinciale. red. F. Mangano

Massima n. 23012

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, 5 e 6, della l. 11.1.1996, n. 23, in quanto tale disposizione nel prevedere che i finanziamenti per l'attuazione della legge in esame dovranno essere concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti ai Comuni e non alle Province autonome, viola la competenza esclusiva delle Province in materia di edilizia scolastica e la loro autonomia finanziaria, sottraendo alle stesse la erogazione e la disponibilita' delle risorse necessarie all'esercizio delle proprie attribuzioni e limitandone il potere di programmazione. - S. nn. 293/1995, 98/1991 e 1111/1988. red.: F. Mangano

Massima n. 23013

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 4, della l. 11.1.1996, n. 23, nella parte in cui assoggetta la programmazione delle Province in materia di edilizia scolastica agli indirizzi formulati dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica presieduto dal Ministro per la Pubblica Istruzione, in quanto l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento e' condizionata all'osservanza di precisi requisiti di forma e di sostanza, i relativi atti dovendo essere adottati con delibera del Consiglio dei ministri nel rispetto di principi e criteri direttivi stabiliti da leggi statali, requisiti che, nel caso in esame, non sussistono. - V. S. nn. 69/1995, 124/1994, 113/1994, 26/1994, 355/1993 e 45/1993. red.: F. Mangano

Massima n. 23014

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 9, della l. n. 23 del 1996, nella parte in cui prevede il controllo sostitutivo della Provincia autonoma in caso di inosservanza da parte dei Comuni degli adempimenti di propria competenza e, nel caso di inerzia della Provincia, un controllo sostitutivo del Governo, attribuito al Commissario del Governo, in quanto tale intervento sostitutivo, il cui automatismo e' in contrasto con il principio costituzionale di leale cooperazione, e' attribuito, da un lato, alla Provincia, sottraendole ogni valutazione discrezionale in ordine all'esercizio del potere in questione, oggetto di una competenza esclusiva, e dall'altro, e' assegnato ad un organo sfornito di legittimazione e per di piu' senza previsione di una deliberazione governativa e della previa consultazione con l'autorita' inadempiente. - V. S. nn. 416/1995, 342/1994, 386/1991 e 177/1988. red.: F. Mangano

Massima n. 23015

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della l. n. 23 del 1996, in quanto tale norma, nell'attribuire al Ministro della Pubblica istruzione di concerto con quello dei lavori pubblici, il potere di emanare "norme tecniche quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalita' urbanistica, edilizia e didattica "da osservare su tutto il territorio nazionale per le opere di edilizia scolastica, consentendo alle Regioni e Province autonome solo l'approvazione di proprie speciali norme tecniche per la progettazione esecutiva, viola la competenza provinciale esclusiva in materia di edilizia scolastica e i principi costituzionali sulla gerarchia delle fonti, ammettendo la prevalenza sulle norme provinciali di un regolamento ministeriale che, ne' possiede i requisiti formali e sostanziali, delle funzione di indirizzo e coordinamento, ne' puo' qualificarsi come atto di coordinamento meramente tecnico, residuando alla Provincia la mera progettazione esecutiva. red.: F. Mangano

Massima n. 23016

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 4, della l. n. 23 del 1996, sollevate, in riferimento agli artt. 8, primo comma, n. 1), 17) e 28), 16 e 104 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige e le relative norme di attuazione, in quanto tale norma, nel prescrivere l'obbligo delle Province autonome di realizzare un'articolazione locale dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica in base agli indirizzi definiti dall'osservatorio per l'edilizia scolastica, prevede un'attivita' formativa centralizzata, come strumento conoscitivo necessario per l'accertamento della consistenza del patrimonio edilizio scolastico finalizzato all'esigenza di coordinamento, che non puo' determinare di per se' lesione delle attribuzioni provinciali, costituendo, al contrario, per le modalita' attuative con cui e' configurato, corretta espressione del principio di leale cooperazione tra Stato, Regioni e Province autonome. - V. S. nn. 412/1994, 42/1994 e 497/1992. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell' art. 4, commi 1, 5 e 6, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica) nella parte in cui prevede che i finanziamenti ivi contemplati sono concessi direttamente ai comuni nelle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, commi 4 e 9, e 5 della stessa legge n. 23 del 1996 nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, della citata legge n. 23 del 1996, sollevate, in riferimento agli artt. 8, primo comma, numeri 1, 17 e 28, ed agli artt. 16 e 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione, dalla Provincia di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 116 della Costituzione e 8, primo comma, numero 1, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dalla Provincia di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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