Corte costituzionale
Sentenza n. 371/1996
Corte cost., sent. 2 novembre 1996, n. 371
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 371/1996
- Data di deposito
- 2 novembre 1996
- Data di decisione
- 17 ottobre 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:371
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22903
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato, in ordine alla sua responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata, in quanto - posto che l'istituto della incompatibilita' del giudice per atti compiuti nel procedimento penale e' preordinato alla garanzia di un giudizio imparziale, che non sia, ne' possa apparire condizionato da precedenti valutazioni sulla responsabilita' penale dell'imputato manifestate dallo stesso giudice in altre fasi del medesimo processo (e quindi a maggior ragione, in riferimento alla fattispecie in esame, in diverso processo) e tali da poter pregiudicare la neutralita' del suo giudizio; e che il principio costituzionale del giusto processo comporta che il giudizio si formi in base al razionale apprezzamento delle prove raccolte ed acquisite e non abbia a subire l'influenza di valutazioni sul merito dell'imputazione gia' in precedenza espresse - la capacita' di qualificazione che tale principio possiede trascende la particolare struttura dei reati a "concorso necessario" (nelle specie dei giudizi 'a quibus', associazione per delinquere) ed abbraccia in un medesimo giudizio di disvalere tutte le ipotesi in cui, qualunque ne sia stato il motivo, il giudice, nella sentenza che definisce il processo, abbia incidentalmente espresso valutazioni di merito in ordine alla responsabilita' penale di un terzo non imputato in quel processo (a prescindere dalla legittimita' di tali valutazioni). - S. nn. 124/1992, 186/1992, 439/1993, 177/1996. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 novembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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