Corte costituzionale

Sentenza n. 371/1996

Corte cost., sent. 2 novembre 1996, n. 371

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
371/1996
Data di deposito
2 novembre 1996
Data di decisione
17 ottobre 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:371

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22903

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato, in ordine alla sua responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata, in quanto - posto che l'istituto della incompatibilita' del giudice per atti compiuti nel procedimento penale e' preordinato alla garanzia di un giudizio imparziale, che non sia, ne' possa apparire condizionato da precedenti valutazioni sulla responsabilita' penale dell'imputato manifestate dallo stesso giudice in altre fasi del medesimo processo (e quindi a maggior ragione, in riferimento alla fattispecie in esame, in diverso processo) e tali da poter pregiudicare la neutralita' del suo giudizio; e che il principio costituzionale del giusto processo comporta che il giudizio si formi in base al razionale apprezzamento delle prove raccolte ed acquisite e non abbia a subire l'influenza di valutazioni sul merito dell'imputazione gia' in precedenza espresse - la capacita' di qualificazione che tale principio possiede trascende la particolare struttura dei reati a "concorso necessario" (nelle specie dei giudizi 'a quibus', associazione per delinquere) ed abbraccia in un medesimo giudizio di disvalere tutte le ipotesi in cui, qualunque ne sia stato il motivo, il giudice, nella sentenza che definisce il processo, abbia incidentalmente espresso valutazioni di merito in ordine alla responsabilita' penale di un terzo non imputato in quel processo (a prescindere dalla legittimita' di tali valutazioni). - S. nn. 124/1992, 186/1992, 439/1993, 177/1996. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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