Corte costituzionale
Sentenza n. 364/1996
Corte cost., sent. 30 ottobre 1996, n. 364
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 364/1996
- Data di deposito
- 30 ottobre 1996
- Data di decisione
- 17 ottobre 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:364
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 1, lett. a), legge n. 55 del 19 marzo 1990
- art. 1, legge n. 16 del 18 gennaio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 23060
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 1, lett. a), della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la non candidabilita' di coloro i quali hanno riportato condanna irrevocabile per un delitto concernente l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, sollevata sotto il profilo che introdurrebbe una causa di ineleggibilita' priva dei necessari requisiti di precisione e determinatezza. E' vero, che le cause di ineleggibilita' devono essere tipizzate dalla legge con sufficiente precisione, al fine di evitare, o almeno limitare, le situazioni di incertezza; ed e' anche vero la disposizione denunciata, nella parte concernente l'uso e il trasporto di armi, puo' far sorgere qualche perplessita', si' che sarebbe stato consigliabile evitare il ricorso a formule legislative descrittive di piu' fattispecie, richiamando invece puntualmente i singoli delitti. Tuttavia tali rilievi non si tramutano, di per se', in vizi di legittimita' costituzionale, in quanto eventuali dubbi interpretativi potranno essere superati dall'elaborazione giurisprudenziale, che, utilizzando i comuni canoni ermeneutici, potra' precisare le formule normative, dando ad esse un contorno piu' netto, conformemente al principio costituzionale che assume a regola l'eleggibilita', e configura l'ineleggibilita' quale eccezione. Invero, le norme che derogano al principio della generalita' del diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e devono contenersi nei limiti di quanto e' necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate, e d'altronde soccorrono anche i lavori preparatori nel senso di un'interpretazione rigorosa della norma denunciata. - Sul principio secondo cui le norme che derogano al principio costituzionale della generalita' del diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione, v. S. nn. 46/1969, 108/1969, 38/1971, 189/1971, 58/1972, 166/1972, e, piu' di recente, 571/1989, 344/1993, 141/1996. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera a), della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catanzaro, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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