Corte costituzionale

Sentenza n. 364/1996

Corte cost., sent. 30 ottobre 1996, n. 364

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
364/1996
Data di deposito
30 ottobre 1996
Data di decisione
17 ottobre 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:364

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 1, lett. a), legge n. 55 del 19 marzo 1990
  • art. 1, legge n. 16 del 18 gennaio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 23060

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 1, lett. a), della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la non candidabilita' di coloro i quali hanno riportato condanna irrevocabile per un delitto concernente l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, sollevata sotto il profilo che introdurrebbe una causa di ineleggibilita' priva dei necessari requisiti di precisione e determinatezza. E' vero, che le cause di ineleggibilita' devono essere tipizzate dalla legge con sufficiente precisione, al fine di evitare, o almeno limitare, le situazioni di incertezza; ed e' anche vero la disposizione denunciata, nella parte concernente l'uso e il trasporto di armi, puo' far sorgere qualche perplessita', si' che sarebbe stato consigliabile evitare il ricorso a formule legislative descrittive di piu' fattispecie, richiamando invece puntualmente i singoli delitti. Tuttavia tali rilievi non si tramutano, di per se', in vizi di legittimita' costituzionale, in quanto eventuali dubbi interpretativi potranno essere superati dall'elaborazione giurisprudenziale, che, utilizzando i comuni canoni ermeneutici, potra' precisare le formule normative, dando ad esse un contorno piu' netto, conformemente al principio costituzionale che assume a regola l'eleggibilita', e configura l'ineleggibilita' quale eccezione. Invero, le norme che derogano al principio della generalita' del diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e devono contenersi nei limiti di quanto e' necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate, e d'altronde soccorrono anche i lavori preparatori nel senso di un'interpretazione rigorosa della norma denunciata. - Sul principio secondo cui le norme che derogano al principio costituzionale della generalita' del diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione, v. S. nn. 46/1969, 108/1969, 38/1971, 189/1971, 58/1972, 166/1972, e, piu' di recente, 571/1989, 344/1993, 141/1996. red.: A. Franco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera a), della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catanzaro, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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