Corte costituzionale

Sentenza n. 363/1996

Corte cost., sent. 30 ottobre 1996, n. 363

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
363/1996
Data di deposito
30 ottobre 1996
Data di decisione
17 ottobre 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:363

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, num. 7, legge n. 1168 del 18 ottobre 1961
  • art. 28, codice penale militare di pace
  • art. 12, lett. f), legge n. 1168 del 18 ottobre 1961
  • art. 29, codice penale militare di pace
  • art. 33, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 23057

Gli artt. 28 e 29 del codice penale militare di pace prevedono, nell'ambito delle pene militari accessorie, la degradazione e la rimozione, che hanno entrambe carattere perpetuo. La degradazione si applica a tutti i militari e priva radicalmente il condannato della qualita' di militare; la rimozione colpisce quelli rivestiti di un grado, e comunque appartenenti ad una classe superiore all'ultima, e fa discendere il militare condannato <<alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe>>. La pena accessoria della rimozione, pertanto, non comporta di per se' la cessazione dal servizio. Questa misura espulsiva e' invece prevista, per i vice brigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri, dagli artt. 12, lett. f), e 34, n. 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, che stabiliscono la cessazione dal servizio continuativo per la perdita del grado; quest'ultima segue, in particolare, alla condanna, passata in giudicato, nei casi in cui la legge penale militare preveda la pena accessoria della rimozione. La perdita del grado e la cessazione dal servizio, pertanto, pur essendo consequenziali alla rimozione, non sono inflitte dal giudice penale, ma dall'autorita' amministrativa, con un provvedimento amministrativo. red.: A. Franco

Massima n. 23058

Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 3 Cost., gli artt. 12, lett. f), e 34, n. 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri), nella parte in cui non prevedono l'instaurazione del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio continuativo per perdita del grado, conseguente alla pena accessoria della rimozione. Secondo la giurisprudenza della Corte, invero, e' illegittima la destituzione di diritto e sussiste la necessita' che si svolga il procedimento disciplinare al fine di assicurare l'indispensabile gradualita' sanzionatoria, riconducendo alla loro sede naturale le relative valutazioni. L'automatismo previsto dalle disposizioni impugnate, quindi, viola l'art. 3 Cost. con riguardo, innanzitutto, al canone della razionalita' normativa. Inoltre, avendo la legge 7 febbraio 1990, n. 19, disposto che il pubblico dipendente puo' essere destituito, a seguito di condanna penale, soltanto all'esito del procedimento disciplinare, il trattamento deteriore riservato agli appartenenti all'Arma dei carabinieri non trova valida ragione giustificatrice nel loro 'status' militare. Infine, la mancata previsione del procedimento disciplinare, nel vulnerare le garanzie procedurali poste a presidio della difesa, finisce per ledere anche il buon andamento dell'amministrazione militare sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali. - V. la precedente massima A, nonche' S. nn. 971/1988, 104/1991, 415/1991, 134/1992, 126/1995. red.: A. Franco

Massima n. 23059

E' infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 del codice penale militare di pace, relativamente alla pena accessoria della rimozione, sollevata sotto il profilo che la concorrente applicazione degli artt. 12, lett. f), e 34, n. 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri) e della disposizione impugnata sottrarrebbe la valutazione della pena accessoria al giudice naturale, rimettendola alla pubblica amministrazione e determinerebbe una disparita' di trattamento con gli altri militari, i quali, dopo la sent. n. 104 del 1991, non sono piu' soggetti alla applicazione automatica della destituzione. Invero, la rimozione e' una pena militare accessoria, irrogata dall'autorita' giudiziaria e non dalla pubblica amministrazione, che puo' adottare soltanto le misure disciplinari amministrative della perdita del grado e della cessazione dal servizio. La nuova disciplina di cui all'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (che ha espunto dall'ordinamento la destituzione di diritto del pubblico dipendente a seguito di condanna penale, abrogando ogni contraria disposizione) e' estranea alla applicazione delle pene accessorie, anche di carattere interdittivo. Tuttavia va ribadito il monito al legislatore per l'ammodernamento del sistema delle pene militari accessorie - con specifico riguardo all'introduzione di pene accessorie temporanee - e per la revisione del codice penale militare nella sua interezza, in aderenza ai valori dettati dalla Costituzione. - V. le precedenti massime A e B, nonche' S. nn. 490/1989, 197/1993, 137/1994, 201/1994. red.: A. Franco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, lettera f), e dell'art. 34, numero 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice-brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui non prevedono l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio continuativo per perdita del grado, conseguente alla pena accessoria della rimozione;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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