Corte costituzionale
Sentenza n. 361/1996
Corte cost., sent. 24 ottobre 1996, n. 361
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 361/1996
- Data di deposito
- 24 ottobre 1996
- Data di decisione
- 17 ottobre 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:361
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 6, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 22906
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (recante: "Disposizioni in materia di finanza pubblica") - nella parte in cui non prevede per i crediti previdenziali, diversamente dai crediti di lavoro, il cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria in caso di pagamento ritardato - in quanto, posto che la sentenza n. 156 del 1991, ravvisando l'analogia funzionale delle prestazioni previdenziali con i crediti di lavoro, ma muovendo implicitamente dalla premessa della diversita' strutturale delle due categorie di crediti, ha fondato l'estensione della regola del cumulo alle prestazioni previdenziali sul requisito di adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore, enunciato nell'art. 38, secondo comma, Cost.; e considerato, peraltro, che la Corte ha piu' volte riconosciuto che "l'art. 38 Cost. non esclude la possibilita' di un intervento legislativo che, per una inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riduca in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante", detta possibilita' deve essere a maggior ragione ammessa per gli accessori del credito, in relazione ad una normativa che, in deroga al diritto comune dell'art. 1224 cod. civ., aggrava la responsabilita' dell'ente pubblico previdenziale attribuendo al creditore il privilegio del coacervo della rivalutazione monetaria con gli interessi. Ed invero, dopo la sentenza n. 156 citata, in un contesto di progressivo deterioramento della finanza pubblica, la necessita' di una piu' adeguata ponderazione dell'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica e' stata fatta valere dal legislatore con la norma in esame, il cui inserimento nella legge finanziaria mette in evidenza la 'ratio' autonoma che la rende non ingiustificata (v. sentenza n. 207 del 1994). - Cfr., altresi', S. n. 394/1992 e O. nn. 441/1995, 104/1994, 161/1993, 410/1992, 411/1992, 424/1992. - In ordine alla possibilita' di un intervento legislativo che attui un contemperamento della tutela del pensionato con le disponibilita' del bilancio pubblico, v., 'ex plurimis', S. nn. 220/1988, 822/1988, 119/1991 e 240/1994. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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