Corte costituzionale
Sentenza n. 358/1996
Corte cost., sent. 22 ottobre 1996, n. 358
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 358/1996
- Data di deposito
- 22 ottobre 1996
- Data di decisione
- 14 ottobre 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:358
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22897
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669-'octies', primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito debba effettuarsi all'estero, il termine per l'inizio di tale giudizio possa essere triplicato dal giudice che ha emesso l'ordinanza di accoglimento, in quanto - posto che il meccanismo della notificazione all'estero e' stato definitivamente modificato, relativamente all'aspetto funzionale, dall'intervenuta declaratoria di incostituzionalita' di cui alla sentenza n. 69/1994, che assume una valenza generale e coinvolge il complessivo sistema notificatorio degli atti processuali risultante dagli artt. 142 e 143 cod. proc. civ. - l'interpretazione della norma censurata, conforme all'intervento della Corte, consente di ritenere la stessa immune dai vizi di incostituzionalita' prospettati. Infatti, la scissione soggettiva dei momenti di perfezionamento e di operativita' della notificazione, ed il correlato principio di sufficienza del compimento delle formalita' che non sfuggono alla disponibilita' del notificante, elidono il supposto notevole aggravamento derivante dal "segmento estero" della notificazione a persona non residente ne' dimorante, ne' domiciliata in Italia; facendo cosi' ritenere il termine di trenta giorni in esame congruo a soddisfare il diritto dell'attore ad un'adeguata e meditata predisposizione dell'atto introduttivo del giudizio di merito, nel rispetto della generale esigenza di speditezza caratterizzante il procedimento cautelare uniforme. Ne', peraltro, su tale ponderazione di congruita' puo' influire il confronto che il giudice rimettente opera col termine di cui al secondo comma dell'art. 669-'sexies' - che, data anche la diversa collocazione rispetto alla disposizione impugnata, costituisce un 'tertium comparationis' del tutto inidoneo - perche' questo non puo' mai superare i ventiquattro giorni e resta quindi comunque inferiore al termine previsto dalla norma 'de qua'. - Circa la notificazione di atti processuali all'estero, cfr., tra le altre, S. nn. 138/1975, 10/1978; v., altresi', S. n. 253/1994. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-octies, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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