Corte costituzionale
Sentenza n. 355/1996
Corte cost., sent. 22 ottobre 1996, n. 355
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 355/1996
- Data di deposito
- 22 ottobre 1996
- Data di decisione
- 14 ottobre 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- CHELI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:355
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, comma 5, legge della Regione Lazio n. 27 del 5 maggio 1993
- art. 39, comma 4, legge della Regione Lazio n. 27 del 5 maggio 1993
Parametri
Massime
Massima n. 23053
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 25 e 117 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, commi 4 e 5, della legge della Regione Lazio 5 maggio 1993, n. 27 - i quali dispongono che, in presenza di vincoli ambientali imposti successivamente al legittimo inizio dell'attivita' estrattiva di cava, i lavori di coltivazione possano proseguire, con l'onere per l'interessato di presentare all'autorita' competente alla gestione del vincolo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, un progetto corredato dallo studio di impatto ambientale, e che, solo in caso di mancato rilascio del nulla-osta entro 180 giorni dalla richiesta, la coltivazione della cava debba cessare e l'interessato debba provvedere alla sistemazione dell'area - sollevata sotto il profilo che le disposizioni impugnate, in quanto riferibili a vincoli paesaggistici imposti prima della loro entrata in vigore, renderebbero lecita per il passato un'attivita' sanzionata penalmente dall'art. 1-sexies del d.l. 25 giugno 1985, n. 312, aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431. Invero, se esattamente interpretata, la giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che, in assenza di disciplina transitoria per l'ipotesi di vincoli paesaggistici sopravvenuti al legittimo inizio di attivita' di cavazione, occorre distinguere tra lavori autorizzati ma non ancora iniziati e lavori autorizzati e gia' iniziati. Per i primi, l'imposizione del vincolo impedisce di iniziare l'attivita' prima di una specifica autorizzazione dell'autorita' competente; per i secondi, non si determina automaticamente ne' la caducazione dell'autorizzazione gia' assentita, ne' l'illiceita' della prosecuzione dell'attivita' di cavazione. Infatti, la valutazione se l'attivita' gia' compiuta al sopravvenire del vincolo abbia determinato un pregiudizio irreversibile del bene protetto, ovvero se la prosecuzione dei lavori legittimamente iniziati possa aggravare un danno ambientale, deve essere affidata alla pubblica amministrazione, che e' dotata dei poteri di sospensione dei lavori e di revoca delle autorizzazioni, mentre non puo' spettare giudice penale, a causa della molteplicita' degli interessi coinvolti e della esigenza di certezza in materia penale. Il compito del giudice penale, pertanto, e' limitato all'accertamento, ancorato ad un parametro preciso ed oggettivo, se, al momento dell'entrata in vigore del vincolo paesaggistico, vi sia gia' stata una reale e rilevante modificazione dell'ambiente, mentre l'ulteriore valutazione della incidenza della prosecuzione dei lavori di cavazione sul paesaggio e la scelta degli strumenti piu' appropriati di salvaguardia esula dalla competenza del giudice penale, rientrando appieno nei poteri e doveri di ponderazione propri dell'amministrazione. Poiche' si tratta di materia in cui la gia' avvenuta alterazione dell'ambiente nel legittimo esercizio di un'attivita' produttiva, richiede strumenti di intervento flessibili ed adeguati, questo criterio di ripartizione delle competenze appare ragionevole, ma, per essere equilibrato e conforme all'assetto dell'insieme dei valori costituzionali coinvolti, deve considerarsi la pubblica amministrazione vincolata ad impiegare con prontezza e sollecitudine, se necessario, tutti i disponibili strumenti repressivi e di salvaguardia. Ora le disposizioni impugnate, nel regolare un procedimento finalizzato all'adozione di un eventuale provvedimento di revoca, per il caso che un vincolo ambientale sia stato imposto successivamente al legittimo inizio dell'attivita' (provvedimento che puo' intervenire anche nelle forme del silenzio-diniego, trascorsi 180 giorni dalla domanda) si limitano ad organizzare il doveroso esercizio delle competenze regionali in materia, e non pongono affatto una sanatoria indiscriminata, volta a rendere retroattivamente lecite condotte penalmente sanzionate, in quanto presupposto delle fattispecie da esse regolate e' il legittimo inizio dell'attivita' di cavazione, da intendersi come gia' intervenuta e rilevante modificazione dell'ambiente, che segna il discrimine tra valutazione rimessa alla pubblica amministrazione competente e illecito penale. Va peraltro evidenziato che la legge regionale non fa venir meno i concorrenti poteri di salvaguardia e di tutela del paesaggio che spettano comunque alla Regione e che, essendo il procedimento ordinato secondo scansioni temporali rigorose, lo spirare del termine stabilito per il suo compimento comporta il formarsi di un provvedimento di diniego e, nell'ipotesi del protrarsi dell'attivita' di cavazione, la sicura configurabilita' del reato previsto dall'art. 1-sexies del d.l. n. 312 del 1985, aggiunto dalla legge di conversione n. 431 del 1985. - V. Cass. pen., 7 marzo 1992, Midolini. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, commi 4 e 5, della legge della Regione Lazio 5 maggio 1993, n. 27 (Norme per la coltivazione delle cave e delle torbiere della Regione Lazio), sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, dal pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.
Il Presidente: Cheli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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