Corte costituzionale

Sentenza n. 353/1996

Corte cost., sent. 22 ottobre 1996, n. 353

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
353/1996
Data di deposito
22 ottobre 1996
Data di decisione
14 ottobre 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:353

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23052

Contrariamente a quanto prevedeva il precedente codice di procedura penale, secondo il quale il procedimento per rimessione non sospendeva l'istruzione o il giudizio, salvo ordinanza di sospensione della Corte di cassazione, il vigente codice ha disposto che, nel caso di rimessione, l'effetto sospensivo si produca automaticamente e che al momento della decisione del processo operi una preclusione per il giudice del dibattimento. Questa innovazione non ha pero' tenuto conto che la riproposizione di una richiesta gia' dichiarata inammissibile o rigettata dalla Cassazione puo' dar luogo ad abusi e ad un uso dilatorio della richiesta stessa, basata su motivi anche solo in apparenza nuovi, finalizzato ad allontanare nel tempo la decisione di merito, con l'effetto di una probabile prescrizione dei reati e di inevitabili riflessi negativi sull'efficienza dell'amministrazione della giustizia. Nella disciplina del codice, quindi, l'equilibrio fra i principi di economia processuale e di terzieta' del giudice e' solo apparente, dato che il possibile abuso processuale determina la paralisi del procedimento, tanto da compromettere il bene costituzionale dell'efficienza del processo e il canone fondamentale della razionalita' delle norme processuali. Invero il legislatore, pur essendo libero nella costruzione delle scansioni processuali, non puo' tuttavia scegliere un percorso che possa comportare, sia pure in casi estremi, la paralisi dell'attivita' processuale. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 47, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione del processo ad altro giudice. red.: A. Franco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 otobre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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