Corte costituzionale
Sentenza n. 344/1996
Corte cost., sent. 18 ottobre 1996, n. 344
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 344/1996
- Data di deposito
- 18 ottobre 1996
- Data di decisione
- 14 ottobre 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:344
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 2, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 2, comma 2, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 2, comma 3, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 1, comma 2, legge n. 146 del 12 giugno 1990
Parametri
Massime
Massima n. 22894
Non e' fondata, in riferimento all'art. 39, quarto comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli art. 1, comma 2, 2, commi 2 e 3, e 8, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (recante: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge") - i quali, imponendo, in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, le prestazioni indispensabili individuate dai contratti collettivi nel settore privato e dagli accordi collettivi nel settore pubblico, a tutti i lavoratori indipendentemente dall'appartenenza alle organizzazioni sindacali stipulanti, opererebbero un rinvio formale a detti contratti ed accordi come fonti regolatrici di quelle prestazioni, con la conseguenza che gli stessi verrebbero surrettiziamente ad acquisire, in forza di legge, efficacia 'erga omnes' - in quanto in nessun caso l'obbligo dei singoli lavoratori e' un effetto direttamente collegabile al contratto collettivo, bensi' al regolamento di servizio quale atto di esercizio (a formazione "procedimentalizzata" e quindi a contenuto vincolato) del potere direttivo del datore di lavoro, che, in caso di mancanza di accordo a livello d'impresa, senza il quale non puo' essere emanato il regolamento, e' tenuto a determinare le prestazioni indispensabili unilateralmente, caso per caso, mediante specifici ordini di servizio conformi alle indicazioni generali dell'intesa intervenuta al livello superiore della contrattazione collettiva. Peraltro, l'estraneita' dei contratti e degli accordi in esame alla categoria del contratto collettivo prefigurato dall'art. 39 Cost., direttamente incidente sulla disciplina dei rapporti individuali di lavoro, e' confermata dall'assoggettamento del loro contenuto alla valutazione di idoneita' da parte della Commissione di garanzia, la cui valutazione negativa, pur non potendo tradursi nell'esercizio di poteri correttivi o modificativi degli accordi stipulati, determinerebbe nondimeno l'inefficacia dei medesimi e, se le parti non ne accettassero le proposte, giustificherebbe l'intervento del potere di ordinanza della pubblica autorita'. - Sui limiti di legittimita' dell'attribuzione, per legge, dell'efficacia generale ai contratti collettivi di diritto comune, cfr. S. n. 106/1962. red.: G. Leo
Massima n. 22895
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 40 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, commi 2 e 3, e 8, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (recante: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge") - nella parte in cui, in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, impongono le prestazioni indispensabili individuate dai contratti collettivi nel settore privato e dagli accordi collettivi, di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 (ora sostituita 'in parte qua' dagli artt. 45 e segg. del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) nel settore pubblico, a tutti i lavoratori indipendentemente dall'appartenenza alle organizzazioni sindacali stipulanti - in quanto la riserva di legge non esclude che la determinazione di certi limiti o modalita' di esercizio del diritto di sciopero possa essere rimessa non solo a fonti statali subprimarie, ma anche alla contrattazione collettiva, purche' con condizioni che garantiscano le finalita' per le quali la riserva e' stata disposta. Peraltro, non essendo possibile formulare direttive uniformi per l'individuazione delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero nei pubblici servizi essenziali, data la varieta' di tali prestazioni a seconda del tipo di servizio e dell'organizzazione imprenditoriale o amministrativa che lo eroga, la definizione legale dei fondamenti della disciplina non puo' andare oltre le indicazioni dell'art. 1 della legge n. 146, che delinea un quadro di riferimento del bilanciamento di beni e interessi affidato alla contrattazione collettiva. Percio' la fissazione 'ex ante' di criteri contenutistici da parte della legge e' surrogata dal controllo successivo, demandato ad un organo pubblico, che deve verificare l'idoneita' degli accordi collettivi rispetto allo scopo indicato dall'art. 1, comma 2. Dalla qual cosa discende altresi' che il procedimento di ricognizione delle prestazioni indispensabili definito dalla legge n. 146 non discrimina i lavoratori, ma e' uno strumento di eguaglianza di trattamento degli stessi. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, commi 2 e 3, e 8, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 della Costituzione, dal giudice di pace di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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