Corte costituzionale

Sentenza n. 317/1996

Corte cost., sent. 26 luglio 1996, n. 317

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
317/1996
Data di deposito
26 luglio 1996
Data di decisione
18 luglio 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:317

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, comma 3, legge n. 36 del 5 gennaio 1994
  • art. 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 24 maggio 1988

Parametri

Massime

Massima n. 22968

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 3, della l. 5 gennaio 1994, n. 36, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 11 della Costituzione, nella parte in cui limita al responsabile della gestione dell'acquedotto l'applicabilita' delle sanzioni previste dall'art. 21 del d.P.R. 25 maggio 1988, n. 236 per "chiunque"... fornisce al consumo umano acque che non presentano i requisiti di qualita' di cui all'allegato I del predetto d.P.R. n. 236 del 1988, in quanto, essendo rimesso alla ragionevole discrezionalita' del legislatore, valutare quando ed in quali limiti debba trovare impiego lo strumento della sanzione penale, non e' irragionevole, per un verso, aver limitato la rilevanza penale della condotta del responsabile della gestione dell'acquedotto, al solo caso in cui egli "non adotti tempestivamente le misure idonee ad adeguare la qualita' dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non idonea" (poiche' la delimitazione della sanzione penale a questa condotta non equivale alla eliminazione degli obblighi di esecuzione dei controlli gravanti sugli enti gestori) e, per altro verso, aver differenziato la posizione del responsabile della gestione di un acquedotto da quella dei soggetti privi di queste qualita', attesa la palese specificita' della situazione di chi e' preposto ad un servizio stabile di erogazione di acqua per il consumo umano; ne', d'altra parte, la delimitazione della norma penale dell'art. 21 del d.P.R. n. 236 del 1988, sotto il profilo soggettivo e oggettivo delle condotte sanzionabili, configura violazione della direttiva comunitaria n. 80/778 del 15 luglio 1980, cui il d.P.R. n. 236 del 1988 da' attuazione, con conseguente violazione dell'art. 11 della Costituzione, poiche' la direttiva non obbliga gli Stati ad utilizzare la sanzione penale, rimessa, quanto alla determinazione delle condizioni e dei limiti di applicabilita', alle scelte del legislatore nazionale. - Sullo strumento penale come 'extrema ratio' dell'ordinamento giudiziario, v. S. nn. 519/1995 e 341/1994. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, terzo comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 11 della Costituzione, dal pretore di Rovigo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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