Corte costituzionale
Sentenza n. 317/1996
Corte cost., sent. 26 luglio 1996, n. 317
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 317/1996
- Data di deposito
- 26 luglio 1996
- Data di decisione
- 18 luglio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:317
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, comma 3, legge n. 36 del 5 gennaio 1994
- art. 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 24 maggio 1988
Parametri
- art. 11, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- direttiva CEE n. 778 del 15 luglio 1980
Massime
Massima n. 22968
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 3, della l. 5 gennaio 1994, n. 36, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 11 della Costituzione, nella parte in cui limita al responsabile della gestione dell'acquedotto l'applicabilita' delle sanzioni previste dall'art. 21 del d.P.R. 25 maggio 1988, n. 236 per "chiunque"... fornisce al consumo umano acque che non presentano i requisiti di qualita' di cui all'allegato I del predetto d.P.R. n. 236 del 1988, in quanto, essendo rimesso alla ragionevole discrezionalita' del legislatore, valutare quando ed in quali limiti debba trovare impiego lo strumento della sanzione penale, non e' irragionevole, per un verso, aver limitato la rilevanza penale della condotta del responsabile della gestione dell'acquedotto, al solo caso in cui egli "non adotti tempestivamente le misure idonee ad adeguare la qualita' dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non idonea" (poiche' la delimitazione della sanzione penale a questa condotta non equivale alla eliminazione degli obblighi di esecuzione dei controlli gravanti sugli enti gestori) e, per altro verso, aver differenziato la posizione del responsabile della gestione di un acquedotto da quella dei soggetti privi di queste qualita', attesa la palese specificita' della situazione di chi e' preposto ad un servizio stabile di erogazione di acqua per il consumo umano; ne', d'altra parte, la delimitazione della norma penale dell'art. 21 del d.P.R. n. 236 del 1988, sotto il profilo soggettivo e oggettivo delle condotte sanzionabili, configura violazione della direttiva comunitaria n. 80/778 del 15 luglio 1980, cui il d.P.R. n. 236 del 1988 da' attuazione, con conseguente violazione dell'art. 11 della Costituzione, poiche' la direttiva non obbliga gli Stati ad utilizzare la sanzione penale, rimessa, quanto alla determinazione delle condizioni e dei limiti di applicabilita', alle scelte del legislatore nazionale. - Sullo strumento penale come 'extrema ratio' dell'ordinamento giudiziario, v. S. nn. 519/1995 e 341/1994. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, terzo comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 11 della Costituzione, dal pretore di Rovigo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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