Corte costituzionale
Sentenza n. 313/1996
Corte cost., sent. 25 luglio 1996, n. 313
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 313/1996
- Data di deposito
- 25 luglio 1996
- Data di decisione
- 18 luglio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:313
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 20, comma 1, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 2, comma 4, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 16, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 2, comma 2, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 17, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 12, comma 2, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
Parametri
Massime
Massima n. 22705
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma primo, lett. a), l. 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza statale), 2, commi secondo e quarto, 16, 17 e 20, comma primo, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 l. 23 ottobre 1992, n. 421) - nella parte in cui mantengono il rapporto pubblicistico di servizio per i soli dirigenti generali e privatizzano viceversa lo 'status' degli altri dirigenti - in quanto: con riferimento all'art. 97 Cost. - posto che la scelta della l. n. 421 del 1992 e' incentrata sulla valorizzazione della distinzione tra organizzazione della pubblica amministrazione, la cui disciplina viene affidata in primo luogo alla legge, e rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, tendenzialmente affidato allo strumento della contrattazione collettiva, ritenuto piu' idoneo alla realizzazione delle esigenze di flessibilita' nella gestione del personale sottese alla riforma e, quindi, ad assicurare il buon andamento dell'amministrazione; e che la disciplina del rapporto di dirigenza risulta strutturalmente caratterizzato dalla contemporanea esistenza di piu' fonti regolatrici, venendosi a collocare a meta' strada fra il modello pubblicistico a quello privatistico (in coerenza, da un lato, con la posizione apicale propria di tale categoria rispetto al complesso del personale, piu' nettamente privatizzato, e, dall'altro, con il ruolo di cerniera tra indirizzo politico ed azione amministrativa che le e' assegnato nel rapporto con la funzione di governo) - va ribadito che il valore dell'imparzialita' puo' essere in astratto (e viene dalla disciplina in esame) non irrazionalmente integrato con quello dell'efficienza, tenuto conto del fatto che l'imparzialita' stessa non deve essere necessariamente garantita nelle forme dello statuto pubblicistico del dipendente, potendo ben trovare, viceversa, attuazione in un equilibrato dosaggio di fonti regolatrici; con riferimento all'art. 3 - posto che i dirigenti generali trovano una collocazione del tutto peculiare, avuto riguardo alla loro contiguita' funzionale con l'attivita' politica del Governo - la posizione del dirigente non e' confrontabile con quella del dirigente generale (e neppure con quella delle altre categorie di personale di cui all'art. 2, comma quarto, d.lgs. n. 29 del 1993). - S. n. 88/1996. red.: S. Di Palma
Massima n. 22706
E' inammissibile - in quanto estranea al 'thema decidendum', rappresentato dalla legittimita' costituzionale della duplicazione del regime giuridico cui e' stato assoggettato il rapporto di lavoro dirigenziale - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, commi secondo e quarto, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.. - V. massima A. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza statale), 2, commi secondo e quarto, 16, 17 e 20, primo comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza di cui in epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi secondo e quarto, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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