Corte costituzionale

Sentenza n. 312/1996

Corte cost., sent. 25 luglio 1996, n. 312

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
312/1996
Data di deposito
25 luglio 1996
Data di decisione
18 luglio 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:312

Norme oggetto del giudizio

  • art. 41, comma 1, decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991

Parametri

Massime

Massima n. 22875

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25 e 70 Cost., dell'art. 41, co. 1, del d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, che impone al datore di lavoro di ridurre "al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti da esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte", sollevata sotto il profilo della violazione dei principi di riserva di legge in materia penale e di tassativita' e determinatezza della fattispecie penale, in quanto verrebbe posto a carico del datore di lavoro un obbligo del tutto generico e indeterminato, che fa riferimento, oltre alle prescrizioni ed acquisizioni tecniche, anche ad altre non meglio specificate misure organizzative e procedurali, senza contestualmente fissare un valore limite di tollerabilita' del rumore. Invero, da un lato, la norma impugnata - caratterizzata piu' dalla predeterminazione dei fini che il datore di lavoro deve raggiungere che dalla individuazione dei comportamenti che egli e' tenuto ad osservare, e quindi suscettibile di ampliare la discrezionalita' dell'interprete - contiene una valutazione del legislatore circa le potenzialita' lesive delle lavorazioni rumorose e la doverosita' della riduzione al minimo del rumore, che non puo' essere contrastata dalla Corte costituzionale, trattandosi di valutazione ragionevole, diretta alla tutela dei valori espressi dall'art. 41 Cost. Del resto, l'eliminazione della disposizione impugnata comporterebbe anche l'eliminazione del generale dovere di protezione posto a carico del datore di lavoro e quindi un arretramento sul piano della concretizzazione dei principi costituzionali. Da un altro lato, si tratta di una norma penale di scopo che, nel fare riferimento anche alle misure organizzative e procedurali concretamente attuabili, investe la quasi totalita' dell'attivita' di impresa ed una pluralita' di mezzi, con pressoche' infinite possibilita' di combinazione, e quindi finisce per attribuire al giudice penale la discrezionalita' spettante all'imprenditore. Tuttavia la disposizione impugnata e' suscettibile di una interpretazione adeguatrice - la sola che possa escludere il contrasto con l'art. 25 Cost. - tale da restringere considerevolmente la discrezionalita' dell'interprete, ritenendo che, la' dove parla di misure "concretamente attuabili", il legislatore si riferisca alle misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, sicche' sia penalmente censurata soltanto la deviazione dei comportamenti dell'imprenditore dagli "standard" di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attivita' produttive. L'accertamento del giudice, pertanto, dovra' essere indirizzato non tanto a stabilire se una determinata misura sia compresa nel patrimonio di conoscenze nei diversi settori, ma se essa sia accolta negli "standard" di produzione industriale, o specificamente prescritta. - V. S. n. 475/1988. red.: A. Franco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, primo comma, del d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212), sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 70 Cost., dal pretore di Reggio Emilia, sezione distaccata di Guastalla, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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