Corte costituzionale
Sentenza n. 310/1996
Corte cost., sent. 25 luglio 1996, n. 310
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 310/1996
- Data di deposito
- 25 luglio 1996
- Data di decisione
- 18 luglio 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:310
Norme oggetto del giudizio
- art. 314, codice di procedura penale
- art. 643, codice di procedura penale
- art. 14, legge n. 117 del 13 aprile 1988
Parametri
- art. 3, comma 1, Costituzione
- legge n. 848 del 4 agosto 1955
- art. 2, comma 1, n. 100, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 24, comma 4, Costituzione
Massime
Massima n. 22704
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma quarto, Cost., l'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, sia perche' la diversita' di trattamento della situazione sofferta da chi abbia subito la detenzione a causa di una misura cautelare (che in prosieguo sia risultata iniqua) e chi sia rimasto vittima di un ordine di carcerazione arbitrario non e' tale da giustificare un trattamento cosi' discriminatorio, al punto che la prima situazione venga qualificata ingiusta e meritevole di equa riparazione e la seconda venga invece dal legislatore completamente ignorata, tenuto conto che l'ordine di carcerazione illegittimo offende la dignita' della persona in misura non minore della detenzione cautelare ingiusta; sia perche' l'omissione del legislatore risulta ingiustificata anche alla luce dei principi e criteri direttivi dettati per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, laddove e' prefigurata (art. 2, comma primo, n. 100, l. n. 81 del 1987), accanto alla riparazione dell'errore giudiziario, anche la riparazione per l'"ingiusta detenzione", nonche' laddove (art. 2, comma primo, prima proposizione, stessa legge) si prevede l'adeguamento del nuovo codice alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale, in considerazione del fatto che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (resa esecutiva con l. n. 848 del 1955) prevede espressamente, all'art. 5, il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta. - S. n. 1/1969. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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