Corte costituzionale
Sentenza n. 305/1996
Corte cost., sent. 24 luglio 1996, n. 305
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 305/1996
- Data di deposito
- 24 luglio 1996
- Data di decisione
- 18 luglio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- CHELI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:305
Norme oggetto del giudizio
- art. 189, comma 6, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 2, comma 1, legge n. 190 del 13 giugno 1991
Parametri
Massime
Massima n. 22787
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 76 e 3, primo comma, della Costituzione, dell'art. 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, poiche' la previsione, ivi contenuta, dell'arresto facoltativo del conducente che, a seguito di incidente con danni alle persone ricollegabile al suo comportamento, si sia dato alla fuga senza ottemperare all'obbligo di fermarsi, per un verso, costituisce un coerente sviluppo delle scelte espresse dal legislatore delegante, al cui apparente "silenzio" in ordine alla facolta' di procedere all'arresto nel caso in esame non puo' attribuirsi il valore di direttiva contraria, stante il vincolo imposto al legislatore delegato, nell'art. 2, comma 1, della l. 13 giugno 1991, n. 190, di prevedere nuovi reati e la modifica delle sanzioni penali vigenti per le ipotesi piu' gravi di comportamenti da cui derivi pericolo o pregiudizio per la circolazione o per la sicurezza individuale e collettiva, salvo il limite massimo delle pene edittali riprodotto dalla norma impugnata, e, per un altro verso, rappresenta una deroga alla disciplina ordinaria in tema di arresto, quanto al limite di pena edittale considerato, non irragionevolmente compiuta dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalita', al fine di garantire un intervento immediato nei confronti di chi, abbandonando le vittime degli incidenti stradali a lui riconducibili, abbia posto in pericolo il bene giuridico della sicurezza individuale e collettiva che il codice della strada e' vincolato a proteggere. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, sesto comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 3, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Cheli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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