Corte costituzionale

Sentenza n. 305/1996

Corte cost., sent. 24 luglio 1996, n. 305

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
305/1996
Data di deposito
24 luglio 1996
Data di decisione
18 luglio 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
CHELI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:305

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22787

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 76 e 3, primo comma, della Costituzione, dell'art. 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, poiche' la previsione, ivi contenuta, dell'arresto facoltativo del conducente che, a seguito di incidente con danni alle persone ricollegabile al suo comportamento, si sia dato alla fuga senza ottemperare all'obbligo di fermarsi, per un verso, costituisce un coerente sviluppo delle scelte espresse dal legislatore delegante, al cui apparente "silenzio" in ordine alla facolta' di procedere all'arresto nel caso in esame non puo' attribuirsi il valore di direttiva contraria, stante il vincolo imposto al legislatore delegato, nell'art. 2, comma 1, della l. 13 giugno 1991, n. 190, di prevedere nuovi reati e la modifica delle sanzioni penali vigenti per le ipotesi piu' gravi di comportamenti da cui derivi pericolo o pregiudizio per la circolazione o per la sicurezza individuale e collettiva, salvo il limite massimo delle pene edittali riprodotto dalla norma impugnata, e, per un altro verso, rappresenta una deroga alla disciplina ordinaria in tema di arresto, quanto al limite di pena edittale considerato, non irragionevolmente compiuta dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalita', al fine di garantire un intervento immediato nei confronti di chi, abbandonando le vittime degli incidenti stradali a lui riconducibili, abbia posto in pericolo il bene giuridico della sicurezza individuale e collettiva che il codice della strada e' vincolato a proteggere. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, sesto comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 3, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Cheli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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