Corte costituzionale
Sentenza n. 301/1996
Corte cost., sent. 23 luglio 1996, n. 301
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 301/1996
- Data di deposito
- 23 luglio 1996
- Data di decisione
- 18 luglio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:301
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, legge n. 142 del 19 febbraio 1992
- art. 4, lett. a), legge n. 990 del 24 dicembre 1969
Parametri
Massime
Massima n. 22699
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. a) l. 24 dicembre 1969 n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 28 l. 19 febbraio 1992, n. 142 - nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile il coniuge trasportato che sia in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro - in quanto, posto che la disposizione impugnata e'(ra) connotata dall'ontologico e naturale collegamento sussistente tra l'esclusione della garanzia ed il novero dei soggetti comunque responsabili per la circolazione dei veicoli ai sensi dell'art. 2054, comma 3, cod. civ. (soggetti che non assumevano la veste di terzi per il solo fatto della loro particolare relazione giuridica con il bene), la abrogazione di tale collegamento, operata dall'art. 28 l. n. 142 del 1992, motivata dalla necessita' di conformare la disciplina interna a quella comunitaria e costituente il punto finale di una complessa e articolata evoluzione legislativa, non consente di considerare la nuova disciplina come idoneo "tertium comparationis" della previgente disposizione; ed in quanto sulla ragionevolezza della disposizione medesima non ha influito la sopraggiunta riforma del diritto di famiglia, laddove ha considerato l'istituto della comunione dei beni quale regime patrimoniale legale della famiglia, tenuto conto che, una volta instauratosi tale regime, i coniugi non possono sfuggire alle conseguenze giuridiche (fra le quali si inserisce la responsabilita' ex art. 2054, comma 3, cod. civ.) che la legge ricollega alla comproprieta' di ciascun bene, qualunque ne sia la fonte costitutiva. - S. n. 188/1991. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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