Corte costituzionale
Sentenza n. 3/1996
Corte cost., sent. 9 gennaio 1996, n. 3
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 3/1996
- Data di deposito
- 9 gennaio 1996
- Data di decisione
- 8 gennaio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:3
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, regio decreto n. 1127 del 29 giugno 1939
- art. 15, regio decreto n. 1127 del 29 giugno 1939
- decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 22 giugno 1979
Parametri
Massime
Massima n. 22016
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 9 e 41 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 14 e 15 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, come modificati dal d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338 - nella parte in cui non prevedono la tutela brevettuale dei farmaci brevettati all'estero prima della declaratoria di illegittimita' costituzionale delle norme che stabilivano il divieto di brevettabilita' degli stessi e brevettati in Italia dopo la scadenza del termine fissato per la rivendicazione della priorita' - in quanto la disparita' di trattamento comportante l'asserita discriminazione - tra gli imprenditori farmaceutici che svolgevano attivita' di ricerca, esclusivamente di coloro che non avevano presentato anche in Italia domanda di brevetto nel pieno rispetto della normativa allora vigente - non deriva dalle disposizioni denunciate, ma dalla differente condotta mantenuta, sotto il vigore della normativa precedente, dai soggetti tra i quali il remittente imposta la comparazione, diversamente solleciti nella tutela delle proprie pretese. Pertanto, stante la diversita' delle situazioni poste a confronto, non sussiste alcuna violazione del principio di eguaglianza, che, anzi, risulterebbe leso se si adottasse una disciplina uniforme nei due casi, secondo il 'petitum' del giudice 'a quo'. - S. n. 20/1978; v., altresi', S. n. 58/1967 e 37/1957. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 15 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 gennaio 1996.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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