Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1996

Corte cost., sent. 9 gennaio 1996, n. 3

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
3/1996
Data di deposito
9 gennaio 1996
Data di decisione
8 gennaio 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:3

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, regio decreto n. 1127 del 29 giugno 1939
  • art. 15, regio decreto n. 1127 del 29 giugno 1939
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 22 giugno 1979

Parametri

Massime

Massima n. 22016

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 9 e 41 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 14 e 15 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, come modificati dal d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338 - nella parte in cui non prevedono la tutela brevettuale dei farmaci brevettati all'estero prima della declaratoria di illegittimita' costituzionale delle norme che stabilivano il divieto di brevettabilita' degli stessi e brevettati in Italia dopo la scadenza del termine fissato per la rivendicazione della priorita' - in quanto la disparita' di trattamento comportante l'asserita discriminazione - tra gli imprenditori farmaceutici che svolgevano attivita' di ricerca, esclusivamente di coloro che non avevano presentato anche in Italia domanda di brevetto nel pieno rispetto della normativa allora vigente - non deriva dalle disposizioni denunciate, ma dalla differente condotta mantenuta, sotto il vigore della normativa precedente, dai soggetti tra i quali il remittente imposta la comparazione, diversamente solleciti nella tutela delle proprie pretese. Pertanto, stante la diversita' delle situazioni poste a confronto, non sussiste alcuna violazione del principio di eguaglianza, che, anzi, risulterebbe leso se si adottasse una disciplina uniforme nei due casi, secondo il 'petitum' del giudice 'a quo'. - S. n. 20/1978; v., altresi', S. n. 58/1967 e 37/1957. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 15 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 gennaio 1996.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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